Cassazione Penale, Sentenza n. 17267/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rideterminato la durata dell'isolamento diurno portandola a diciotto mesi, denunciando vizi di motivazione, in particolare motivazione apparente e automatica nella misura della sanzione relativa al reato concorrente: sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe applicato la misura massima senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la rideterminazione a 18 mesi operata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, valutando correttamente la sopravvenuta condanna definitiva (anni 15 per associazione di tipo mafioso) e applicando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione dell'ulteriore periodo di isolamento diurno (aumento di 12 mesi rispetto ai 6 mesi originari). È stato inoltre confermato che la richiesta di udienza partecipata era inammissibile nel procedimento ex art. 611 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la durata dell'isolamento diurno in presenza di pene concorrenti; l'isolamento diurno è una sanzione aggiuntiva che può essere cumulata con successive condanne intervenute dopo l'inizio dell'esecuzione, operando il cumulo e i criteri moderatori previsti dalla legge
Stabilisce i criteri di individualizzazione della pena (entità della pena, gravità del fatto, personalità del reo, eventuale equità); il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto e motivare concretamente quando determina la durata dell'isolamento diurno
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la condanna definitiva per tale reato è stata considerata elemento aggravante rilevante nella determinazione dell'isolamento diurno
Procedimento speciale previsto per il giudice dell'esecuzione; non consente la trattazione in camera di consiglio partecipata, giustificando il rigetto della richiesta difensiva in tal senso
Massime di principio
- L'isolamento diurno è una sanzione penale aggiuntiva rispetto all'ergastolo: nella liquidazione in presenza di pene concorrenti il giudice deve applicare i criteri di individualizzazione della pena previsti dall'art. 133 c.p. e motivare concretamente la misura scelta.
- Se sopravviene una condanna definitiva per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione, è possibile aumentare la durata complessiva dell'isolamento diurno tramite cumulo con il residuo delle precedenti misure; il superamento del limite massimo è giustificabile solo in presenza di tale sopravvenienza.
- La gravità del reato sopravvenuto (es. associazione mafiosa) e l'entità della pena inflitta sono elementi adeguati e rilevanti per motivare un incremento dell'isolamento diurno, purché la motivazione sia concreta e conforme ai parametri di cui all'art. 133 c.p.
- Le doglianze sulla presunta applicazione automatica della misura richiedono la verifica della motivazione del giudice dell'esecuzione: è sufficiente che il giudice indichi ragioni coerenti e non manifestamente illogiche relative alla gravità e alla pena inflitta.
- Proceduralmente, nel rito ex art. 611 c.p.p. non è ammessa la trattazione in camera di consiglio partecipata, per cui richieste difensive in tal senso possono essere respinte.
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