Cassazione Penale, Sentenza n. 25370/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il controllo di legittimità su un'ordinanza cautelare con cui era stata applicata a un indagato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicare con terzi, in relazione a condotte contestate come atti sessuali con minore affidato per ragioni di istruzione e corruzione/induzione sessuale di minore mediante compenso, nonché a un'ulteriore imputazione collegata. Il ricorrente deduceva due motivi: primo, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, sostenendo che le fotografie rinvenute nel tablet non dimostrassero quanto affermato nell'ordinanza circa l'abitudine di invitare ragazzi in casa; secondo, omessa motivazione sulle osservazioni difensive volte a screditare la credibilità del minore persona offesa, valorizzando il curriculum scolastico/giuridico del ricorrente dal quale emergerebbero assenze per malattia incompatibili con la frequenza mattutina e abituale degli asseriti rapporti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e non confrontato con l'intero compendio motivazionale dell'ordinanza impugnata, che fondava i gravi indizi non solo sulle fotografie ma soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa, su messaggi e chat, su ulteriori riscontri documentali e sulle sommarie informazioni di una testimone. Ha inoltre escluso il dedotto travisamento della prova, osservando che la censura mirava sostanzialmente a una rivalutazione del materiale indiziario. Il secondo motivo è stato reputato infondato: il tribunale del riesame non era tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva e il documento sul curriculum del ricorrente non era comunque indicato come decisivamente incompatibile con il racconto accolto. Pertanto il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato per la contestazione in forma continuata dei fatti addebitati
art. 609-quater, comma 1, n. 2, c.p.
norma incriminatrice contestata per atti sessuali con minorenne
art. 609-quater, comma 4, n. 1, c.p.
aggravante contestata in relazione alla qualità della persona offesa affidata per ragioni di istruzione
art. 600-bis, comma 1, n. 2, c.p.
norma contestata nel capo 2, richiamata nel provvedimento cautelare
richiamato per chiarire che lo standard probatorio della prova indiziaria di merito è diverso dai gravi indizi richiesti in sede cautelare
richiamato per affermare che, ai fini cautelari, la disciplina rinvia ai soli commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. e non al comma 2
richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso un'ordinanza cautelare, la censura di vizio motivazionale è ammissibile solo se confronta puntualmente l'intero percorso argomentativo del provvedimento, mentre è inammissibile quando si limita a proporre una lettura alternativa di singoli elementi di prova.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo meramente assertivo: occorre indicare il dato processuale asseritamente travisato e la sua decisività rispetto alla tenuta complessiva della motivazione.
- In sede cautelare, i gravi indizi di colpevolezza integrano una qualificata probabilità di responsabilità e non coincidono con la prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p.; perciò non è richiesta la stessa intensità di precisione e concordanza propria del giudizio di merito.
- Il tribunale del riesame può fondare la gravità indiziaria su un insieme eterogeneo di elementi, tra cui dichiarazioni della persona offesa, riscontri documentali, chat, immagini e sommarie informazioni testimoniali, purché la motivazione dia conto in modo logico della loro convergenza.
- Il giudice di merito non deve confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente una valutazione globale e logicamente coerente del materiale probatorio; le argomentazioni incompatibili con la decisione possono ritenersi implicitamente disattese.
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