Cassazione Civile, Ordinanza n. 32490/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI relativo agli anni d'imposta 2015 e 2016, riguardante aree scoperte utilizzate da una società per il noleggio, il deposito, la movimentazione e il magazzinaggio di container. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'impugnazione ritenendo che le aree di transito e deposito dei container fossero escluse dal tributo in base al regolamento comunale, perché secondo comune esperienza non idonee a produrre rifiuti in misura apprezzabile. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 641, L. n. 147/2013, sostenendo che le aree scoperte adibite alle attività operative di deposito e movimentazione dei container sono aree produttive di rifiuti e dunque tassabili; con il secondo ha denunciato la violazione del medesimo art. 1, comma 641, nonché dell'art. 39 del regolamento IUC comunale, lamentando che nessuna denuncia iniziale o di variazione delle aree asseritamente escluse era mai stata presentata dalla società contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva escluso la tassabilità delle aree in modo presuntivo, senza pretendere dalla contribuente la prova delle obiettive condizioni di non producibilità di rifiuti e senza verificare l'adempimento dell'onere di presentare la denuncia iniziale o di variazione per ottenere l'esenzione o la riduzione. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro di legittimità invocato per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 641, L. 147/2013
Individua il presupposto della TARI nell'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; la Corte lo richiama per affermare la regola generale di tassabilità e il correlato onere del contribuente di provare l'esenzione o riduzione.
art. 39 del regolamento IUC del Comune di Pioltello
È richiamato per la disciplina locale delle aree escluse dal tributo e della denuncia delle aree non idonee a produrre rifiuti, ma la Corte ne valorizza l'applicazione solo entro i limiti del principio generale e dell'onere probatorio del contribuente.
art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993
È richiamato quale parametro per affermare che l'impossibilità di produrre rifiuti per natura o per il particolare uso non può essere presunta, ma deve risultare da denuncia del contribuente e da riscontri obiettivi o documentazione idonea.
Massime di principio
- In materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; la regola generale è quindi la tassabilità.
- L'esenzione o la riduzione della superficie imponibile per aree che non possono produrre rifiuti, o li producono in misura non apprezzabile, integra un'eccezione alla regola generale e deve essere provata dal contribuente.
- L'impossibilità di produrre rifiuti per natura o per il particolare uso dell'area non può essere ritenuta in via presuntiva dal giudice di merito; occorre una specifica indicazione nella denuncia originaria o di variazione e un riscontro mediante elementi obiettivi o idonea documentazione.
- Se il giudice tributario esclude la tassabilità di un'area operativa senza verificare la prova dell'inidoneità a produrre rifiuti e senza considerare l'onere dichiarativo del contribuente, la decisione è censurabile per violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32406/2021 del 08/11/2021
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32373/2021 del 08/11/2021
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32374/2021 del 08/11/2021
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32375/2021 del 08/11/2021
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32376/2021 del 08/11/2021
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32377/2021 del 08/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →