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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39607/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per D'Andrea, indagato per associazione per delinquere (aggravata ex art. 416-bis.1 c.p.), corruzione, turbativa d'asta ed estorsione. Il ricorrente contestava l'insussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., chiedendo la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari (o braccialetto elettronico). Argomentava: 1) essendo il materiale probatorio per lo più costituito da intercettazioni e con indagini chiuse, non sussiste il pericolo di inquinamento probatorio; 2) il pericolo di fuga non è attuale, posto che è incensurato, avanti con gli anni e con condizioni di salute precarie; 3) il pericolo di reiterazione non sussiste perché l'attività illecita era circoscritta alla gestione dell'appalto di una società poi sequestrata, posta sotto amministrazione giudiziaria e la cui relazione con l'imputato è cessata; 4) c'è disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati cui erano stati concessi arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato soltanto in parte. Ha rigettato la censura sulla presunta disparità di trattamento ritenendo adeguatamente motivato dal primo giudice il diverso trattamento cautelare in ragione del ruolo dirigenziale e della pervicacia dell'imputato. Ha confermato la rilevanza della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., in presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Tuttavia la Corte ha rilevato un vizio specifico: l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente valutato né risposto alla deduzione del ricorrente secondo cui il mutamento del contesto (sequestro e amministrazione giudiziaria della società) avrebbe ridotto il rischio di reiterazione del reato. Per tale omissione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio su quel punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio generale per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, reiterazione). Il ricorso contestava la sussistenza di tali esigenze ex art. 274.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante applicata all'associazione per delinquere per avere agevolato l'attività dell'associazione mafiosa; la Corte ne ricava l'operare di una presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che, in presenza di determinate aggravanti (tra cui 416-bis.1), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare; la Corte ha richiamato questa presunzione per sostenere la decisione cautelare, salvo i profili criticati relativi alla mancata valutazione del mutato contesto.

  • art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo esame della misura cautelare; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi di tale disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive adempimenti della cancelleria in caso di permanenza della custodia cautelare; la Corte ha disposto gli adempimenti conseguenti al mantenimento della misura in atto.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. 1, n. 24432 del 28/05/2008; Sez. 3, n. 9041 (Gizzi) del 15/02/2022; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022 (Iordachescu Dragos); Sez. 5, n. 1154 dell'11/11/2021 (Magliulo)

    Richiami giurisprudenziali impiegati dalla Corte per affermare principi: il rischio di inquinamento delle prove può persistere anche dopo la chiusura delle indagini o dopo il giudizio di primo grado; la valutazione prognostica sul rischio di reiterazione richiede considerazione della personalità dell'indagato, delle modalità della condotta e del contesto socio-ambientale; un mutamento significativo del contesto richiede adeguata motivazione del giudice.

Massime di principio

  • In presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), che il giudice deve comunque valutare alla luce degli elementi specifici del caso.
  • La chiusura delle indagini o la fissazione dell'udienza preliminare non escludono automaticamente il rischio di inquinamento delle prove: il giudice deve comunque valutare la persistenza di tale rischio per tutto l'arco del processo di merito.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione richiede una prognosi che consideri la personalità dell'imputato, le modalità della condotta e il contesto socio-ambientale; se intervengono fatti sopravvenuti (es. sequestro o amministrazione giudiziaria della società), il giudice deve espressamente valutare e motivare l'incidenza di tali mutamenti.
  • L'omissione di una valutazione motivata rispetto a specifiche deduzioni del difensore relative a mutamenti fattuali rilevanti può determinare l'annullamento della misura cautelare e il rinvio per un nuovo giudizio.
  • La contestazione di disparità di trattamento tra indagati è valutabile, ma il giudice può legittimamente applicare misure diverse se motivati elementi personali o di ruolo (es. ruolo dirigenziale, pervicacia nella condotta criminosa) giustificano maggior rigore cautelare.
  • Per ottenere la modifica della misura cautelare è strategico dedurre e documentare fatti sopravvenuti o circostanze nuove che incidono sulle tre esigenze cautelari (fuga, inquinamento, reiterazione) e sollecitare una motivazione puntuale del giudice su tali elementi.

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