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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02994/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 5 marzo 2007 avente a oggetto la fornitura e l'installazione di un ascensore esterno in un edificio condominiale. La società appaltatrice/fornitrice, ritenendo residuo un importo di € 16.221,70, aveva attivato una procedura arbitrale in forza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto. La comunione dei coutenti aveva contestato l'esatto adempimento della prestazione e, nel corso dell'arbitrato, l'arbitro unico aveva accertato un inadempimento della comunione, condannandola al pagamento di € 14.701,70 oltre interessi e riconoscendo un risarcimento/danno con conseguente riduzione del saldo prezzo. La comunione aveva quindi impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, deducendo la nullità/inefficacia della clausola arbitrale e del lodo per vessatorietà della clausola compromissoria, in quanto inserita in un contratto predisposto unilateralmente e non oggetto di trattativa individuale. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione e dichiarato nullo il lodo. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., 88 e 175 c.p.c., sostenendo che la comunione, dopo essere stata informata da un legale e aver attivamente aderito all'arbitrato, non poteva poi impugnare il lodo invocando la vessatorietà della clausola, poiché ciò integrerebbe una condotta processualmente scorretta; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del Codice del consumo, dell'art. 3 della direttiva 93/13/CEE, degli artt. 817, comma 2, e 829, comma 2, c.p.c., assumendo che la clausola compromissoria non fosse vessatoria perché la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario sarebbe stata concordata bilateralmente. La Cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miravano a ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e una rivalutazione dei fatti, in particolare circa l'effettiva esistenza di una trattativa individuale e consapevole sulla clausola arbitrale, valutazione riservata al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha confermato, in sostanza, l'impostazione della Corte d'appello secondo cui, nei contratti del consumatore, la clausola compromissoria che deroga alla competenza del giudice ordinario è vessatoria se non risulta frutto di una trattativa individuale seria, effettiva e specifica. Ha ritenuto che la società ricorrente non avesse censurato un errore nell'interpretazione della norma, ma soltanto la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito circa l'assenza di una vera negoziazione sulla clausola e la mancata prova di una piena consapevolezza del suo contenuto da parte dei membri della comunione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a fondamento del dovere di correttezza e della pretesa scorrettezza processuale della controparte; non è però valorizzato come norma decisiva dalla Corte

  • art. 1175 c.c.

    invocato per sostenere una violazione della correttezza; la Corte non lo ritiene decisivo perché la censura mira in realtà a una rivalutazione dei fatti

  • art. 1375 c.c.

    invocato in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto; non conduce all'accoglimento del ricorso

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per asserita scorrettezza processuale; la Corte respinge la censura come inammissibile

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la doglianza perché attiene alla ricostruzione del fatto

  • art. 33 d.lgs. 206/2005

    norma del Codice del consumo sulla vessatorietà delle clausole nei contratti del consumatore; la Corte la richiama quale parametro per valutare la clausola compromissoria

  • art. 34 d.lgs. 206/2005

    richiamato come norma speciale di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie; la Corte ne conferma l'applicabilità al caso

  • art. 3 Direttiva 93/13/CEE

    richiamata quale fonte eurounitaria di tutela contro le clausole abusive; la Corte ribadisce che il giudice nazionale deve conformarsi ai principi eurounitari

  • art. 817, comma 2, c.p.c.

    norma richiamata dalla ricorrente in relazione all'arbitrato; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui va disapplicata nella parte incompatibile con la tutela del consumatore

  • art. 829, comma 2, c.p.c.

    richiamato con riferimento all'impugnazione del lodo e alla dedotta invalidità della convenzione arbitrale; la Corte richiama l'orientamento che impone la disapplicazione della norma interna incompatibile con il diritto UE

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nei contratti del consumatore, la clausola compromissoria che deroga alla competenza del giudice ordinario è valida solo se risulta effettivamente frutto di una trattativa individuale, seria, concreta e specifica, non essendo sufficiente la mera lettura o spiegazione del testo contrattuale.
  • La verifica dell'effettiva trattativa sulla clausola arbitrale e della consapevolezza del consumatore integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è censurabile sotto il profilo della violazione di legge se il ricorrente mira in realtà a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • In materia di tutela del consumatore, il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne incompatibili con la disciplina eurounitaria sulle clausole abusive, anche quando la normativa processuale interna limiti l'impugnazione del lodo per invalidità della convenzione d'arbitrato non eccepita nel procedimento arbitrale.
  • La parte che invoca la validità della clausola compromissoria in un contratto predisposto unilateralmente ha l'onere di provare l'effettiva negoziazione individuale della clausola e la concreta possibilità per l'altra parte di incidere sul suo contenuto.
  • La deduzione di una condotta processualmente scorretta della controparte, fondata sul fatto che questa abbia prima partecipato all'arbitrato e poi impugnato il lodo, non elide di per sé la tutela sostanziale accordata al consumatore quando manchi la prova di una trattativa consapevole sulla clausola vessatoria.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniClausole vessatorie
RamiContrattiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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