Cassazione Penale, Sentenza n. 23831/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Sannino ha impugnato la sentenza di condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), articolando quattro censure: 1) errore nella declaratoria di prescrizione sostenendo che il reato sia un illecito unitario e che la disciplina piu sfavorevole introdotta il 15/9/2011 non fosse applicabile retroattivamente; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni del maresciallo Feola e agli elementi probatori documentali; 3) mancata assunzione di prove decisive (esame del legale rappresentante della Vito Ferrini s.r.l., del dirigente dell'Agenzia delle Entrate e acquisizione di atti di altro procedimento); 4) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo eccessivo il richiamo ai precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma al momento dell'emissione della fattura o, in presenza di piu fatture nello stesso periodo di imposta, al momento dell'ultima emissione. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (introdotto con il d.l. 13/8/2011 n.138 convertito dalla legge 14/9/2011 n.148) ai soli documenti emessi successivamente all'entrata in vigore (a partire dal 17/9/2011), dichiarando la responsabilità penale per le fatture emesse tra il 20/9/2011 e il 22/12/2011 e la prescrizione per le fatture anteriori. Ha ritenuto infondate le censure sulle prove, valutando decisivi gli elementi documentali e le anomalie oggettive (assenza di bilanci, mancata posizione previdenziale, uso fiscale delle fatture non pagate, mancata richiesta di pagamento). Ha ritenuto esplorative e non decisive le richieste istruttorie della difesa. Ha poi confermato il diniego delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è qualificato come reato istantaneo che si consuma al momento dell'emissione della fattura o, in presenza di plurime fatture nel medesimo periodo di imposta, al momento dell'ultima emissione
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
disciplina introdotta dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. l), d.l. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011 n.148; applicata ai documenti emessi a partire dal 17/09/2011
La novella, che ha allungato i termini di prescrizione (otto anni piu due per interruzione), opera solo con riguardo ai documenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore
Richiamato dalla difesa in relazione alla prescrizione; la Corte ha però riaffermato i principi interpretativi sul momento consumativo del reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000
art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
lett. b), d), e) richiamate nel ricorso
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure mosse sotto tali lettere
Regola sull'acquisizione di testi di riferimento; la Corte ha ritenuto che i soggetti indicati non fossero testi di riferimento obbligatori e che le richieste fossero esplorative
Istanze istruttorie ex art. 507 valutate come non decisive e di natura esplorativa, non tali da alterare certamente il giudizio
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego fondato anche sul richiamo ai precedenti penali dell'imputato
d.l. 13/08/2011 n. 138, convertito dalla legge 14/09/2011 n. 148
introduzione della disciplina sul termine di prescrizione citata; entrata in vigore considerata ai fini della retroattivita
Il decreto convertito ha modificato i termini di prescrizione e la Corte ha applicato tale modifica solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore
Massime di principio
- Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti va interpretato come reato istantaneo: la prescrizione decorre dall'emissione della fattura o, in caso di piu fatture nello stesso periodo d'imposta, dall'ultima emissione
- Le modifiche normative che incidono sui termini di prescrizione si applicano solo ai fatti verificatisi dopo la loro entrata in vigore; per documenti emessi anteriormente opera la disciplina previgente
- Elementi documentali e anomalie oggettive (assenza di bilanci, mancata contabilizzazione o utilizzo fiscale senza pagamento, mancanza di risorse umane o tecniche dichiarate) possono costituire indizi gravi e precisi sufficienti per la condanna, anche se la testimonianza diretta è parziale
- Richieste istruttorie in cassazione devono essere concrete e dimostrare che l'assunzione della prova avrebbe sicuramente determinato diversa pronuncia; istanze meramente esplorative o non documentate possono essere respinte
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può legittimamente fondarsi sui precedenti penali del soggetto, specialmente se non emergono elementi favorevoli rilevanti
- In sede di cassazione la mancanza di specificità e la formulazione di censure generiche o manifestamente infondate conduce all'inammissibilità del ricorso e può comportare condanna alle spese e sanzioni
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