Cassazione Civile, Ordinanza n. 26390/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
Nel giudizio originario, relativo allo scioglimento della comunione tra ex coniugi, una parte aveva proposto in appello domande dirette a includere nella massa divisionale somme esistenti su un conto corrente e su un libretto cointestati, previa declaratoria dell'obbligo dell'altra parte di restituire somme asseritamente prelevate unilateralmente. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello; il successivo ricorso per cassazione era stato parimenti rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente. Quest'ultima, tuttavia, era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza di legittimit e0 per sostituire l'indicazione del beneficiario delle spese: non la parte ammessa, ma lo Stato. Il ricorso/correzione riguarda dunque un errore materiale nel dispositivo relativo alla statuizione sulle spese processuali.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza n. 11477/2021 fosse corretto sostituendo le parole abin favore della controricorrente bb con le parole abin favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato bb. La Corte ha inoltre rilevato che la statuizione sulle spese, essendo accessoria alla liquidazione, e8 correggibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche d'ufficio, e ha escluso una pronuncia sulle spese del procedimento di correzione per la sua natura.
Norme richiamate
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
abel provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato bb
se la parte vittoriosa e8 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese deve indicare come destinatario del pagamento lo Stato e non la parte ammessa.
art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte lo richiama come norma coerente con l'art. 133, che prevede analoga statuizione nei casi contemplati dal testo unico.
la statuizione accessoria relativa alle spese, quando contenga un errore materiale, e8 correggibile con il procedimento di correzione anche d'ufficio.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alla rifusione delle spese processuali va formulata con pagamento in favore dello Stato e non in favore della parte ammessa.
- La statuizione sulle spese, in quanto accessoria alla liquidazione, pu f2 essere corretta quale errore materiale anche nel giudizio di legittimit e0, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La correzione dell'errore materiale e8 ammissibile anche d'ufficio quando il dispositivo sia difforme dal regime legale applicabile al patrocinio a spese dello Stato.
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