Cassazione Civile, Ordinanza n. 20019/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un ex dipendente del Banco di Napoli, cessato dal servizio nel 2001, che ha ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto al riscatto della posizione previdenziale maturata nel regime integrativo aziendale, con condanna delle controparti alla corresponsione delle somme dovute da quantificarsi separatamente. Le società ricorrenti avevano eccepito, già nei gradi di merito, che una transazione del 20 giugno 2001 avesse natura tombale e precludesse ogni ulteriore pretesa, compresa quella previdenziale; avevano inoltre dedotto l’abusivo frazionamento del credito, l’erronea interpretazione dell’accordo transattivo e dell’accordo sindacale del 27 luglio 2001, nonché la violazione delle regole sul riscatto della posizione individuale e sull’onere della prova. In Cassazione hanno articolato sette motivi: giudicato e portata preclusiva della transazione; errata interpretazione della conciliazione; pretesa rinuncia a un diritto già esistente; frazionamento del credito tra domanda di pensione integrativa e domanda di riscatto; carenza di allegazioni/prova sulla successione tra fondi; interpretazione dello statuto del fondo e dell’accordo sindacale; violazione della disciplina del d.lgs. 124/1993 sul riscatto. Il resistente ha replicato che la transazione riguardava solo il rapporto di lavoro e non i diritti previdenziali, che la domanda di riscatto era distinta da quella di pensione integrativa e che il diritto al riscatto nasceva dalla legge, non dall’accordo transattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la transazione del 20 giugno 2001 avesse riguardato esclusivamente il rapporto lavorativo-retributivo e non i diritti previdenziali, anche perché il diritto alla prestazione/riscatto non era ancora sorto al momento dell’accordo e perché i soggetti del rapporto previdenziale non coincidevano con quelli del rapporto di lavoro. Ha escluso la formazione di un giudicato preclusivo sul punto e ha negato che vi fosse abusivo frazionamento, poiché la domanda di pensione integrativa e quella di riscatto avevano petitum e causa petendi distinti e trovavano fondamento in fonti diverse. Ha inoltre confermato l’interpretazione dell’art. 10 d.lgs. 124/1993 nel senso di ammettere, per i fondi preesistenti, il riscatto o la portabilità della posizione individuale anche nei fondi a ripartizione, valorizzando la cessazione della partecipazione al fondo quale presupposto comune. I motivi sulle censure ermeneutiche e quelli relativi a prova e accordo sindacale sono stati ritenuti infondati o inammissibili. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato per escludere che si fosse formato un giudicato estensibile alla domanda previdenziale o al riscatto della posizione individuale
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il tema del giudicato
richiamato dai ricorrenti per sostenere la preclusione derivante dalla precedente decisione
richiamato nei motivi sull'interpretazione della transazione e dell'accordo sindacale; la Corte afferma che non vi è stata violazione dei canoni ermeneutici
la Corte ribadisce che la censura in cassazione deve indicare specificamente i canoni violati e il modo della violazione; nel caso concreto non risultano errori ermeneutici rilevanti
invocato dai ricorrenti per sostenere l'inefficacia di una rinuncia a diritti del lavoratore, ma la Corte esclude che la transazione abbia inciso sui diritti previdenziali non ancora sorti
richiamato nel motivo sui profili conciliativi, senza esito favorevole ai ricorrenti
richiamato nel motivo sulle rinunce e conciliazioni in materia di lavoro
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla successione tra fondi; la censura è stata ritenuta inammissibile o non decisiva
richiamato nel motivo sull'allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda
art. 10 d.lgs. 124/1993
interpretato nel senso che, in caso di cessazione della partecipazione al fondo, lo statuto deve consentire il trasferimento della posizione individuale o il riscatto; la disciplina si applica anche ai fondi preesistenti e anche se a ripartizione
art. 59, comma 32, L. 449/1997
richiamato nel quadro fattuale come base della richiesta di riscatto della posizione previdenziale
citato nei motivi sulle regole del regime previdenziale integrativo del Banco di Napoli
L. n. 218/1990
richiamata nel settimo motivo, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La transazione conclusa nel rapporto di lavoro non si estende automaticamente ai diritti previdenziali se il suo oggetto, i soggetti coinvolti e la causa concreta riguardano solo il rapporto lavorativo-retributivo e non la posizione pensionistica.
- Il giudicato formatosi su una precedente controversia non preclude una domanda successiva quando il petitum e la causa petendi sono diversi e la nuova pretesa trae origine da un autonomo presupposto giuridico.
- Non vi è abusivo frazionamento del credito quando le domande sono distinte per oggetto e fonte, anche se collegate in fatto a un medesimo rapporto lavorativo.
- In tema di previdenza complementare, la cessazione della partecipazione al fondo può far sorgere il diritto al riscatto della posizione individuale, che è concettualmente distinto dal diritto alla prestazione pensionistica integrativa.
- L'art. 10 d.lgs. 124/1993 va letto in modo coerente con la finalità di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e si applica anche ai fondi preesistenti, indipendentemente dalla struttura a ripartizione o a capitalizzazione individuale.
- In sede di legittimità, la censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se indica specificamente quali criteri interpretativi siano stati violati e in che modo; non è sufficiente proporre una diversa lettura del testo negoziale.
- Le doglianze su prova e allegazione non possono tradursi in una generica contestazione dell'apprezzamento di merito quando il motivo non confronta in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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