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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1033/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che: dichiarava non doversi procedere per remissione di querela su alcuni capi; assolveva altri capi perche il fatto non previsto come reato dopo riqualificazione; riqualificava i capi a) e d) ai sensi dell'art. 727 c.p. e rideterminava la pena in quattro mesi di arresto. Il ricorrente ha dedotto sei motivi incentrati su: violazione del divieto di reformatio in pejus rispetto alla sospensione condizionale della pena; carenza di motivazione nella scelta della pena detentiva e mancata applicazione della diminuzione per il rito abbreviato (art. 442, comma 2); omessa motivazione sul calcolo dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.); censura sulla corretta valutazione degli elementi oggettivi della fattispecie di maltrattamento ex art. 727 c.p.; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il quarto motivo (sulla ricostruzione della condotta di maltrattamento e la qualificazione ai sensi dell'art. 727 c.p.) e il primo motivo (sul divieto di reformatio in pejus), confermando che una motivazione piu' severa non integra automaticamente reformatio in pejus se il dispositivo non peggiora la posizione dell'imputato. Ha invece accolto i secondi e terzi motivi: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il procedimento di determinazione della pena in presenza di continuazione (art. 81 c.p.) e non ha applicato la riduzione di meta' prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. per il rito abbreviato nei reati contravvenzionali. Per questi vizi la Cassazione ha annullato la sentenza di appello; tuttavia ha disposto l'annullamento senza rinvio perché i reati residui (capi a e d) sono nel frattempo estinti per prescrizione. Ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione per prescrizione e' piu' favorevole dell'esclusione della punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis) e prevale su questa.

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    La Corte conferma che il maltrattamento di animali rileva non solo quando provoca patologia ma anche quando determina meri patimenti; la detenzione inadeguata e l'omissione di cure/vaccinazioni possono integrare il reato quando esista nesso causale con la sofferenza dell'animale.

  • art. 81 cod. pen.

    In caso di riconoscimento della continuazione il giudice deve individuare il reato piu' grave, fissare la pena base per questo reato e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; l'omessa motivazione sul calcolo e sul quantum dell'aumento e' vizio rilevante.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    In presenza di rito abbreviato e di reati contravvenzionali deve essere applicata la diminuzione della meta' della pena; la mancata applicazione determina vizio da censurare in sede di legittimita'.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e' piu' favorevole all'imputato rispetto all'esclusione della punibilita' per particolare tenuita' e pertanto prevale; l'eventuale mancata applicazione dell'art. 131-bis puo' risultare irrilevante se il reato e' estinto per prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per definire i vizi di motivazione e di diritto impugnati; la Corte verifica la sussistenza dei vizi di cui ai motivi e ne seleziona la fondatezza.

  • legge 22 novembre 1993, n. 473 (modifica art. 727 c.p.)

    La modifica ha introdotto una tutela diretta degli animali riconoscendoli come esseri viventi e ampliando la rilevanza penale delle condotte che provocano sofferenza o patimenti.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in pejus riguarda il dispositivo della sentenza: se il dispositivo non peggiora la posizione dell'imputato, il fatto che la motivazione sia piu' severa non determina di per se reformatio in pejus.
  • Quando si riconosce la continuazione (art. 81 c.p.) il giudice deve indicare la pena base per il reato principale e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite; la mancanza di questa motivazione e' motivo valido di annullamento.
  • Se il processo e' stato celebrato con rito abbreviato e si tratta di reati contravvenzionali, occorre applicare la diminuzione di meta' prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.; l'omissione della diminuzione e' vizio di legittimita'.
  • La fattispecie di maltrattamento di animali (art. 727) comprende anche condotte che producono meri patimenti; per valutare la sussistenza del reato e' necessario il nesso causale tra condizioni di detenzione/omissione di cure e la sofferenza dell'animale.
  • Se nel corso del procedimento e' maturata la prescrizione dei reati residui, il giudice di legittimita' puo' annullare senza rinvio per intervenuta estinzione del reato; tale declaratoria prevale su misure alternative come l'esclusione della punibilita' per particolare tenuita'.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione e' piu' favorevole dell'applicazione dell'art. 131-bis; pertanto, in presenza di prescrizione maturata, le questioni sulla tenuita' possono diventare irrilevanti.

Testo integrale

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