Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15619/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) violazione di legge e divieto di reformatio in peius – si lamenta che, nonostante l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 614, ultimo comma, cod. pen., la pena non è stata ridotta benché in primo grado fosse stato formulato un giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 69, comma 4, 99, 132 e 133 cod. pen. in relazione alla corretta applicazione della recidiva reiterata e al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza Papola; inoltre si censura la determinazione della pena base.

La decisione

Il ricorso è rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che, pur essendo stata esclusa l'aggravante prevista dall'art. 614, ultimo comma, cod. pen., la conferma della pena applicata in primo grado è legittima in presenza della recidiva reiterata non contestata. È richiamata la disciplina di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., che impedisce il prevalere delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata, e la giurisprudenza consolidata che non ha ritenuto la norma incostituzionale. La Corte ha inoltre giudicato adeguata la motivazione sulla determinazione della pena base e ha escluso vizi tali da consentire la riforma. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. pen.

    Riferito come parametro per la determinazione della pena base e della sua individuazione da parte del giudice di merito; la Corte ha ritenuto che il giudice ha indicato i parametri utilizzati

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in connessione con la determinazione delle circostanze attenuanti e dell'entità della pena complessiva

  • art. 614, ultimo comma, cod. pen.

    Aggravante contestata in primo grado ed esclusa dalla Corte d'appello; la sua esclusione non ha comportato automatica riduzione della pena a causa della persistenza della recidiva reiterata

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme richiamate nel ricorso (riferimento procedurale), senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte di legittimità

  • art. 628 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme richiamate nel ricorso (riferimento procedurale), senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata

    La Corte ha confermato che questa disposizione impedisce il bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata; non è stata dichiarata incostituzionale e la giurisprudenza ne legittima l'applicazione

  • art. 99 cod. pen.

    Riferito in connessione con la recidiva e la disciplina del trattamento sanzionatorio; la recidiva reiterata incide sulla possibilità di bilanciamento con attenuanti generiche

  • Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013 (Papola)

    «il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione»

    Principio secondo cui la conferma della pena di primo grado è compatibile con il divieto di reformatio in peius quando il giudice di appello fornisce adeguata motivazione che giustifichi il giudizio di equivalenza tra circostanze

  • Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 (Giordano)

    «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ... nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.»

    Giurisprudenza di legittimità che ha respinto la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, ritenendo compatibile la limitazione con i principi costituzionali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione

Massime di principio

  • Se in sede di gravame viene esclusa una aggravante ma permane una recidiva reiterata non contestata, il giudice può comunque confermare la pena di primo grado purché vi sia adeguata motivazione: non sempre l'esclusione automatica di un'aggravante impone la riduzione della pena
  • L'art. 69, comma 4, cod. pen. impedisce il prevalere delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata: chi intende ottenere vantaggi sanzionatori deve contestare la recidiva o dimostrarne l'inesistenza/erroneità
  • Il divieto di reformatio in peius non vieta al giudice d'appello di confermare la pena di primo grado dopo aver escluso un'aggravante, se tale conferma è sorretta da motivazione che ribadisce il giudizio di equivalenza tra circostanze
  • Le censure sull'entità della pena base richiedono che il ricorrente indichi in modo specifico i vizi della motivazione: mere affermazioni generiche sono inammissibili se il giudice di merito ha indicato i parametri utilizzati
  • La questione di illegittimità costituzionale di norme limitative del bilanciamento (come art. 69, comma 4) deve essere previamente accolta dalla Corte costituzionale o risultare sorretta da giurisprudenza consolidata; in assenza di ciò la norma resta applicabile
  • Per migliorare l'esito in una situazione analoga, contestare espressamente e nel merito la sussistenza della recidiva reiterata già in sede di rinvio/impugnazione e chiedere motivazione puntuale su come sono stati bilanciati gli elementi aggravanti e attenuanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.