Cassazione Penale, Sentenza n. 40207/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (periodo 23/11/2017 - 05/11/2020, 1.078 giorni). Ferraro era stato indagato e poi assolto per reati connessi a minacce/estorsione e associazione di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione 'Cumps - Banco Nuovo'. Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione perché la sentenza di merito aveva escluso la consapevolezza di Ferraro circa l'illiceità della condotta dello zio, ritenendo possibile una presenza casuale e per motivi lavorativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve compiere una valutazione ex ante della condotta del richiedente per accertare se dolo o colpa grave abbiano contribuito a creare la falsa apparenza di un reato. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato che la ripetuta presenza di Ferraro agli incontri nei quali venivano pronunciate minacce, il legame familiare e le frequentazioni con il coimputato (lo zio Alati) e le conversazioni che indicavano la percezione delle minacce come opera di più soggetti, costituivano elementi che, pur non integrando responsabilità penale, potevano configurare colpa grave o connivenza passiva idonee a giustificare la misura cautelare. La motivazione è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorso è respinto e Ferraro è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La norma regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione escludendo l'indennizzo se il richiedente ha dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La Corte evidenzia che la valutazione è ex ante e autonoma rispetto al giudizio penale e che condotte non penalmente rilevanti possono comunque integrare colpa grave se hanno creato la falsa apparenza di un reato.
art. 416 bis (associazione di tipo mafioso)
Richiamata perché tra i capi di imputazione; utile a ricostruire il contesto investigativo e le ragioni che hanno portato all'adozione di misure cautelari, ma non decisiva per la valutazione della riparazione che si concentra sulla condotta del richiedente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha esaminato tali profili e li ha ritenuti infondati.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 530, II comma, c.p.p. (non aver commesso il fatto)
Richiamato nel contesto della decisione di merito (assoluzione per non aver commesso il fatto). La Corte di cassazione distingue la natura dell'assoluzione dalla valutazione, ai fini della riparazione, della colpa grave del richiedente.
Massime di principio
- Per la riparazione per ingiusta detenzione il giudice effettua una valutazione ex ante, autonoma rispetto al giudizio penale, per verificare se la condotta dell'indagato abbia creato la falsa apparenza di un reato; una assoluzione penale non impedisce automaticamente il diniego dell'indennizzo se sussiste colpa grave.
- La 'colpa grave' ostativa può derivare anche da condotte non penalmente punibili: frequentazioni ambigue, presenza ripetuta a incontri in cui si consumano reati o comportamenti che rafforzano la percezione esterna di contiguità con attività illecite possono giustificare la custodia cautelare e quindi escludere la riparazione.
- La mera presenza non sempre è sufficiente per escludere l'indennizzo: è necessario un 'quid pluris' (es. condivisione del proposito illecito, rafforzamento dell'intimidazione, consapevolezza dell'attività criminosa) o elementi che dimostrino macroscopica negligenza/imprudenza.
- Chi chiede la riparazione dovrebbe documentare chiaramente l'assenza di consapevolezza o di adesione (es. motivi lavorativi oggettivi della presenza, testimonianze, elementi che smentiscano il ruolo rafforzativo), perché il giudice della riparazione valuta anche le circostanze fattuali e le frequentazioni.
- La motivazione del giudice della riparazione deve essere specifica e confrontare la condotta accertata (anche se non penalmente sanzionata) con le ragioni che hanno determinato l'intervento cautelare; per il ricorrente è cruciale confutare il nesso di causalità tra la propria condotta e l'adozione della misura.
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