Cassazione Penale, Sentenza n. 27963/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un’istanza ex art. 671 c.p.p. proposta in sede esecutiva per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze definitive o divenute definitive in tempi diversi, emesse da giudici di Bari e relative soprattutto a plurimi episodi di atti persecutori, nonché a un episodio in cui risultano contestati anche tentato furto/rapina o comunque reati contro la persona e il patrimonio indicati nella prima sentenza. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza. Nel ricorso per cassazione l’interessato ha dedotto, con due motivi: 1) nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 665, commi 2 e 4, c.p.p., assumendo l’incompetenza del giudice dell’esecuzione di Bari, poiché nelle more sarebbe intervenuto un provvedimento della Procura di Bologna di unificazione di pene concorrenti comprensivo anche di un diverso titolo emiliano, con conseguente competenza del Tribunale di Bologna; 2) violazione di legge per mancato riconoscimento della continuazione, sostenendo che il giudice non avrebbe esaminato compiutamente le deduzioni difensive, in particolare la tossicodipendenza dell’istante e gli indici sintomatici dell’unicità del disegno criminoso (condotte omogenee, analoghe modalità esecutive, medesimo contesto territoriale e relazionale, relazioni sentimentali con le persone offese).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la competenza del giudice dell’esecuzione per decidere sull’istanza di continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non muta per effetto di successivi passaggi in giudicato o di ulteriori titoli esecutivi sopravvenuti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l’esclusione della continuazione era stata motivata in modo congruo valorizzando la specificità dei plurimi reati di stalking commessi in tempi diversi, ai danni di persone offese diverse, e che le sole modalità omogenee di commissione non bastano a dimostrare un programma criminoso unitario. Quanto alla tossicodipendenza, la censura è stata giudicata generica perché priva di allegazioni concrete sul nesso tra l’uso di cocaina e i reati oggetto dell’istanza. È stata inoltre richiamata la regola secondo cui la valutazione degli indici della continuazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo in presenza di vizi motivazionali evidenti.
Norme richiamate
riconoscimento del vincolo della continuazione
l’istanza di continuazione in executivis va proposta e decisa con competenza radicata al momento del deposito; la sopravvenienza di altri titoli esecutivi non sposta la competenza. Inoltre, nell’applicazione della disciplina della continuazione può rilevare lo stato di tossicodipendenza, ma solo come elemento da valutare insieme agli altri indicatori dell’unicità del disegno criminoso.
la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda, non alla sopravvenienza di titoli successivi.
l’identità del disegno criminoso richiede una previa rappresentazione e unitaria deliberazione di una serie di condotte criminose; non coincide con una generica propensione a delinquere o con un programma di vita criminale.
il provvedimento richiama l’obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione della decisione.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell’esecuzione sull’istanza di riconoscimento della continuazione si determina in base alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda e resta ferma per il principio di perpetuatio jurisdictionis; l’irrevocabilità sopravvenuta di altri titoli non incide su tale competenza.
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario, ossia della previa rappresentazione e deliberazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi; non è sufficiente che i fatti siano omogenei, simili nelle modalità o espressione di una generica inclinazione criminale.
- Gli indici sintomatici della continuazione vanno valutati complessivamente, senza necessità della loro ricorrenza simultanea, ma devono comunque essere significativi e idonei a dimostrare l’unicità del programma delittuoso.
- La decisione del giudice di merito sull’esistenza o meno della continuazione è sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali manifesti o travisamento, non per una diversa lettura dei fatti.
- Lo stato di tossicodipendenza può assumere rilievo quale elemento indiziario della continuazione solo se è concretamente collegato, sul piano causale o funzionale, alla commissione dei reati specifici; una deduzione meramente assertiva è insufficiente.
- La reiterazione di reati della stessa specie, anche commessi in contesti relazionali analoghi, può denotare più facilmente una serialità criminale o una inclinazione personale, ma non implica di per sé un medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, c.p.
Come è indicizzato
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