Cassazione Penale, Sentenza n. 32894/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione relativo alla gravità indiziaria. La difesa contestava l'insufficienza della prova del funzionamento dell'arma (sostenendo che l'esame eseguito in armeria fosse sommario e non idoneo) e la configurabilità del reato di ricettazione, poiché mancavano elementi per escludere che le modifiche all'arma fossero state eseguite dallo stesso indagato; si eccepiva inoltre che la pistola a salve è notoriamente priva di matricola, quindi l'assenza di numero non prova la provenienza delittuosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato alla verifica dell'adeguatezza e della logicita della motivazione del giudice di merito e non consenta una rivalutazione dei fatti. Il Tribunale del riesame aveva dato conto di un controllo eseguito da un'armeria, idoneo per la fase cautelare a provare il funzionamento dell'arma, e aveva adeguatamente motivato la gravità degli indizi (detenzione e porto di arma funzionante, assenza di matricola e disponibilita esclusiva del veicolo). La ricostruzione alternativa proposta dalla difesa è stata giudicata congetturale e non fondata su elementi investigativi concreti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Limita i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso proponeva una rivalutazione dei fatti e delle risultanze investigative non rientrante nei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e).
ex art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione, ordinata dalla Corte poiché la decisione non comportava la rimessione in libertà.
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha osservato che la difesa non ha fornito elementi concreti idonei a escludere l'elemento indiziario circa la provenienza delittuosa dell'arma e la configurabilità del reato.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione controlla solo l'adeguatezza e la logicita della motivazione del giudice di merito, non può sostituirsi a quest'ultimo in una rivalutazione dei fatti o delle prove.
- Accertamenti tecnici sommari eseguiti nell'immediatezza (es. verifica in armeria) possono essere ritenuti sufficienti per fondare la gravità indiziaria nella fase cautelare, salvo che la difesa indichi difetti concreti e specifici di tali accertamenti.
- L'assenza della matricola sull'arma può legittimamente concorrere, insieme ad altri indizi (disponibilita esclusiva del veicolo, occultamento, modifiche della canna), a fondare l'elemento soggettivo relativo alla provenienza delittuosa.
- Proposte difensive che si limitano a formulare ricostruzioni alternative dei fatti senza produrre elementi nuovi e concreti sono insufficienti a intaccare la motivazione del giudice del riesame in sede di legittimità.
- Per rendere efficace in Cassazione una censura sulla valutazione probatoria relativa alle misure cautelari occorre dimostrare vizi logici o violazioni di principi di diritto nella motivazione, oppure rientrare esplicitamente nelle fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p.
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