Cassazione Civile, Ordinanza n. 02291/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle agevolazioni fiscali precedentemente riconosciute a una società ritenuta piccola o media impresa operante in una Zona Franca Urbana. La società impugnò il decreto di revoca davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse il ricorso; il Ministero appellò e la Commissione tributaria regionale della Calabria riformò la decisione, osservando che dalla visura camerale risultava la società inattiva alla data della domanda e che la contribuente non aveva dato seguito al preavviso di revoca per dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale. In cassazione la società dedusse, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., ma il motivo è stato letto dalla Corte come censura di vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la ricorrente sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto indimostrata l'operatività aziendale nonostante la documentazione prodotta sin dal primo grado e non contestata dalla difesa erariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre rilevato la carenza di specificità per mancata trascrizione degli elementi essenziali dei bilanci richiamati e delle difese svolte nei gradi di merito, l'erroneo richiamo al principio di non contestazione rispetto a documenti non disconosciuti, e comunque l'insufficienza della sola iscrizione camerale a provare l'effettivo svolgimento dell'attività nella zona interessata. Non essendosi costituito il Ministero, non sono state liquidate spese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ex art. 380-bis cod. proc. civ.
la decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, con contraddittorio regolarmente costituito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4...c.p.c.
la doglianza è stata formalmente incanalata come vizio di nullità della sentenza, ma la Corte ne ha ricostruito la reale natura come censura motivazionale
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 132, comma 1, n. 4...c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della pretesa nullità della sentenza impugnata per motivazione insufficiente o apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
il motivo è stato qualificato dalla Corte come censura motivazionale, ma ritenuto inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
il motivo è stato dichiarato carente di specificità per mancata trascrizione e localizzazione degli elementi essenziali dei documenti e delle difese richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: il ricorso è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge processuale, mira in realtà a ottenere una diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: quando si fonda su documenti o atti processuali, occorre riportarne gli elementi essenziali e indicare con precisione dove siano stati prodotti e quali difese li abbiano accompagnati nei precedenti gradi.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato in modo generico per attribuire efficacia probatoria a documenti; quanto meno deve essere allegato e dimostrato come la mancata contestazione si sia formata nel processo.
- La mera iscrizione al registro delle imprese o alla camera di commercio non prova, da sola, il concreto ed effettivo svolgimento dell'attività economica quando tale circostanza sia requisito per conservare un'agevolazione fiscale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge attività difensiva, non si provvede sulle spese, ferma restando la pronuncia sull'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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