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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32933/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma dell'appello che lo aveva condannato, in rito abbreviato, a 1 anno di reclusione per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., contestando: 1) la legittimità dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero rispetto a parti della pronuncia (limiti dell'impugnazione del PM e art. 443 c.p.p.); 2) la possibilità di correggere un errore materiale con riguardo all'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 475 c.p., per la presunta necessità di graduazione della pena accessoria ai sensi dell'art. 36, comma 2, cod. pen.; 3) l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di contraffazione per carenza probatoria (mancanza di perizia, merce «difettosa» o di precedente collezione, acquisti in stock con fatture regolari) e assenza di consapevolezza della contraffazione; 4) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonché la rilevanza di precedenti di polizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Motivazione essenziale: 1) il primo motivo era infondato poiché il PM aveva originariamente proposto ricorso trasformato in appello, quindi non v'era vizi di legittimazione; 2) il terzo motivo (sulle prove e sulla mancanza degli elementi del reato) è inammissibile per reiterazione di censure già dedotte in appello e perché la Corte d'Appello aveva fornito motivazione congrua e dettagliata (difformità riscontrate sulla merce, certificati seriali, assenza di codici di controllo, doppia indicazione di origine, acquisto di accessori da siti cinesi, comunicazioni degli esperti dei marchi che hanno confermato la contraffazione); 3) il quarto motivo (attenuanti e art.131-bis) è generico e non contrasta con la motivazione della Corte d'Appello che ha considerato anche la rilevanza della quantità e tipologia della merce e i precedenti di polizia; inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo alla luce dell'art. 62-bis; 4) il secondo motivo (correzione errore materiale e pena accessoria) è inammissibile perché l'ordinanza di correzione è un provvedimento con autonoma impugnabilità e il termine di 15 giorni per proporre ricorso avverso l'ordinanza era già spirato; infine la pena accessoria è rientrata nell'ambito edittale previsto dall'art. 36 cod. pen. (graduazione), dunque non illegale. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il resistente confermato vincitore.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (contraffazione/marchi), la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi sulla base degli accertamenti e delle comunicazioni degli esperti.

  • art. 475 cod. pen.

    Disciplina la pena accessoria; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della pena accessoria, ricadente nel range previsto dall'art. 36, comma 2, cod. pen.

  • art. 36, secondo comma, cod. pen.

    Stabilisce la graduazione della pena accessoria (minimo e massimo) e la necessità di congruità nella determinazione: la Corte ha ritenuto che la correzione dell'errore materiale non configurasse una pena illegale rispetto a tale graduazione.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione dell'errore materiale; la Corte ha ricordato che l'ordinanza di correzione ha regime impugnatorio autonomo rispetto alla sentenza e termini specifici per il ricorso.

  • art. 443 cod. proc. pen.

    Norma sui limiti dell'impugnazione del Pubblico Ministero: la Corte ha rilevato che il PM aveva conversione in appello del suo ricorso iniziale, rendendo infondata la censura sulla legittimazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di cassazione; è stata richiamata come parametro formale per la valutazione delle censure sollevate.

  • art. 585 e art. 127 cod. proc. pen.

    Disciplinano termini per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il termine di 15 giorni per impugnare l'ordinanza di correzione dell'errore materiale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Cause di non punibilità (patteggiamento e procedure alternative); la Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per le ragioni espresse (quantità/qualità merce e precedenti).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche dopo la riforma: l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti in assenza di elementi positivi.

  • Giurisprudenza richiamata (es. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - Galtelli)

    Principio secondo cui chi impugna deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; censure meramente reiterative/generiche sono inammissibili.

Massime di principio

  • La correzione di un errore materiale (art. 130 c.p.p.) ha un regime impugnatorio autonomo: chi intende contestarla deve rispettare il termine specifico (15 giorni) a pena di inammissibilità, salvo il vizio di illegittimità della pena.
  • Le censure in Cassazione che reiterano argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi punto per punto con la motivazione della Corte territoriale sono generalmente inammissibili per genericità.
  • La prova della contraffazione può essere desunta da un insieme di riscontri (assenza di codici di controllo, certificati sospetti, doppia etichettatura, acquisti da fornitori sospetti, comunicazioni degli esperti dei marchi); l'acquisto in stock da siti esteri può essere indizio della consapevolezza.
  • Il Pubblico Ministero può, in determinati casi, proporre impugnazioni o conversioni procedurali (es. ricorso convertito in appello): le questioni di legittimazione vanno valutate sul contenuto del fascicolo e sulle azioni effettivamente intraprese.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se mancano elementi o circostanze positive che giustifichino la diminuzione della pena; l'incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche sono valutazioni autonome e non sono necessariamente collegate: riconoscere l'una non obbliga a riconoscere l'altra.

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