Cassazione Penale, Sentenza n. 1813/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Fabbrocino. Il ricorrente deduceva: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Boccia Raffaele, in quanto quest'ultimo era coinvolto in attività illecite con il ricorrente e quindi avrebbe dovuto essere trattato come indagato ai sensi dell'art. 371 c.p.p.; 2) insufficienza delle residue prove (riprese video, registrazioni, somma rinvenuta) a fondare gravi indizi in assenza delle dichiarazioni del Boccia; 3) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 4) carenza di motivazione delle esigenze cautelari, ridotte alla sola gravità del reato senza specificazione del pericolo di recidiva o attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa) e lo ha dichiarato assorbente. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato, al di là della mera assenza di iscrizione formale nel registro degli indagati, se Boccia dovesse essere considerato indagato di reati connessi (art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.) e non ha fornito motivazione sufficiente per ritenere utilizzabili le sue dichiarazioni senza riscontri esterni. Ha disposto che, ove le dichiarazioni del Boccia risultino inutilizzabili, il giudice di rinvio verifichi se le altre emergenze investigative siano comunque idonee a sostenere i gravi indizi di colpevolezza.
Norme richiamate
La Corte richiama le regole sulla prova dichiarativa e sulla valutazione della veste del dichiarante: se il dichiarante ha un ruolo che può renderne viziata l'attendibilità (es. coinvolgimento in reati connessi), le sue dichiarazioni richiedono valutazione sostanziale e, se necessario, limitazioni o inutilizzabilità ai sensi della norma.
art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
La Corte indica che, ai fini valutativi, non conta solo l'iscrizione formale: può essere necessario valutare se la persona che depone debba essere considerata indagata per reati connessi, con conseguente effetto sulla utilizzabilità delle sue dichiarazioni.
L'aggravante relativa a condotta collegata a sodalizio mafioso non può essere data per acquisita solo sulla base di precedenti penali o generiche affermazioni: occorre valutare la concreta utilizzazione del vincolo associativo e la finalizzazione della condotta a vantaggio del clan; la questione dovrà essere riesaminata dal giudice di merito.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la restituzione degli atti al giudice per nuovo esame dopo annullamento della misura cautelare da parte della Cassazione; la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale competente per nuovo giudizio.
Giurisprudenza richiamata
Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010 (Mills); Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021 (Tommasi); Sez. 2, n. 43687 del 27/10/2021
La Corte si richiama a precedenti sul potere del giudice di valutare sostanzialmente la veste del dichiarante e la rilevanza delle formalità processuali (iscrizione nel registro delle notizie di reato non esclusiva). Tali principi giurisprudenziali giustificano il controllo sulla utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa quando sussistono indici di suo coinvolgimento.
Massime di principio
- Se la persona offesa dichiara rapporti illeciti e interessi economici con l'indagato, il giudice deve valutare, oltre alla formale iscrizione, se quella persona debba essere considerata indagata per reati connessi: la valutazione è sostanziale e non si esaurisce nella verifica del registro delle notizie di reato.
- Quando le dichiarazioni della persona offesa sono determinanti per la gravità indiziaria, ed emergono elementi che ne possono compromettere l'attendibilità, occorre cercare riscontri esterni; in mancanza la loro inutilizzabilità può depauperare la tenuta dell'accusa.
- L'aggravante da vincolo mafioso non si può affermare automaticamente sulla base di precedenti o di generiche affermazioni: è necessario valutare la concreta spendita del vincolo associativo e la finalità di agevolazione del clan.
- Per disporre o confermare una misura cautelare personale il giudice deve motivare specificamente le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) e la loro attualità, non limitandosi a richiamare la gravità del reato.
- In sede di rinvio, il giudice di merito dovrà prima verificare la utilizzabilità delle dichiarazioni contestate e, se escluse, rievaluare la sussistenza dei gravi indizi sulla base delle restanti prove (registrazioni, video, denaro rinvenuto), tenendo conto delle argomentazioni difensive.
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