Cassazione Penale, Ordinanza n. 12272/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per truffa. Ha dedotto: 1) la mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nella denuncia da lui sporta, da valorizzare quale elemento della sua buona fede; 2) vizi di violazione di legge, mancanza di motivazione e omissione di attività investigativa/istruttoria in relazione alla formazione del giudizio di responsabilità; 3) violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto come truffa ex art. 640 c.p.; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i motivi reiterativi di doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici, integrando una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in materia di truffa, è normale inferire la riferibilità dell'azione decettiva a chi percepisce il profitto dell'illecito, salvo specifici elementi contrari che interrompano tale nesso inferenziale; elementi non dedotti nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata ritenuta consentita la rivalutazione del merito, né sono emersi profili di illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La decisione di merito resta dunque ferma, con conferma della responsabilità per truffa e con esclusione della particolare tenuità del fatto, secondo quanto già affermato nei precedenti gradi.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
mancata assunzione di una prova decisiva
Il motivo è inammissibile quando si risolve nella reiterazione di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione immune da vizi censurabili in cassazione.
art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e), c.p.p.
Le censure su violazione di legge, mancanza di motivazione e omessa attività istruttoria non sono scrutinabili se mirano a ottenere una diversa lettura del merito già esaminato dai giudici di appello.
La Corte ribadisce che, in tema di truffa, il fatto che l'imputato percepisca il profitto dell'illecito consente normalmente di desumere la riferibilità soggettiva della condotta decettiva, salvo specifici elementi contrari.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando mancano i relativi presupposti, come già motivatamente affermato nei precedenti gradi di giudizio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il ricorso che riproponga, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, le medesime doglianze già dedotte in appello e disattese con argomentazione logicamente adeguata.
- La censura di mancata assunzione di una prova decisiva richiede la reale decisività dell'elemento istruttorio e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato.
- In materia di truffa, la percezione del profitto illecito da parte dell'imputato costituisce un elemento idoneo a fondare, secondo normalità causale, l'inferenza sulla riferibilità della condotta decettiva allo stesso, salvo che siano allegati elementi concreti che interrompano il nesso inferenziale.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione congrua, la ricorrenza dei presupposti applicativi e il ricorso non evidenzi specifici vizi logici o giuridici della relativa valutazione.
- Il giudizio di legittimità non consente una proposta di lettura alternativa del merito, dovendo la Corte limitarsi al controllo di legittimità della motivazione e della corretta applicazione della legge.
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