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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15778/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era diretto ad ottenere il riconoscimento della parziale identità di giudicati tra la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2004 (irrevocabile 13 aprile 2005), che aveva condannato il Bosti per partecipazione all'associazione mafiosa dal 1998 al 16 maggio 2003, e la sentenza del 15 giugno 2017 (irrevocabile 11 dicembre 2018), che aveva nuovamente condannato per il reato di cui all'art. 416-bis commesso sino al 2010, chiedendo la revoca della pena eccedente di anni 2, mesi 4 e giorni 24 per violazione del principio ne bis in idem. Il ricorrente sosteneva che i periodi di partecipazione si sovrappongono (in particolare dal gennaio 2000 al 16 maggio 2003), che la seconda sentenza non aveva chiarito la data di inizio della condotta associativa e che il riconoscimento della continuazione non escludeva automaticamente la possibilità del bis in idem; perciò invocava anche il principio in dubio pro reo a suo favore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Parma che, in sede di rinvio, aveva rigettato l'istanza di Bosti. La Corte ha valutato le motivazioni delle due sentenze e ha ritenuto che non emergesse una sovrapposizione cronologica provata delle condotte associative giudicate dalle due decisioni. Ha osservato che la seconda sentenza aveva applicato la disciplina della continuazione tenendo conto della precedente condanna e che non è stata fornita dal ricorrente la prova che le due sentenze avessero pronunciato condanne per lo stesso fatto. La Corte ha quindi escluso la violazione del ne bis in idem e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata per identificare il reato di associazione mafiosa oggetto delle condanne; la Corte ha valutato le sentenze in relazione alla durata della partecipazione ad associazione di tipo mafioso

  • artt. 649 e 669 cod. proc. pen., comma 6

    Richiamati in relazione all'incidente di esecuzione e alla disciplina del ne bis in idem: la Corte sottolinea che l'applicazione delle disposizioni che tutelano il principio ne bis in idem richiede la prova che più sentenze abbiano effettivamente pronunciato per lo stesso fatto e che la disciplina del comma 6 estende talune regole anche ai casi di concorso formale o continuazione

  • art. 669 cod. proc. pen.

    La Corte richiama che l'articolo presuppone la prova, a carico di chi invoca la tutela, della pronuncia di più sentenze per il medesimo fatto; compete all'interessato dimostrare la violazione del ne bis in idem

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali che la Corte ha applicato a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Chi invoca il ne bis in idem in sede di esecuzione deve provare che due sentenze hanno effettivamente giudicato lo stesso fatto; l'onere probatorio grava sul ricorrente
  • Il riconoscimento della continuazione da parte di una sentenza successiva può indicare che il giudice ha tenuto conto della precedente condanna e, in mancanza di elementi di fatto contrari, può escludere la sovrapposizione di periodi rilevante ai fini del ne bis in idem
  • Il giudice dell'esecuzione deve esaminare il contenuto integrale delle decisioni di merito per desumere le effettive estensioni temporali e materiali delle condanne; non è sufficiente l'asserita sovrapposizione senza riscontri nelle motivazioni
  • La vaghezza dell'imputazione (ad es. mancata indicazione del dies a quo) non determina automaticamente a favore del ricorrente la configurabilità del ne bis in idem; resta necessaria una ricostruzione probatoria che dimostri la coincidenza dei fatti
  • Il principio in dubio pro reo può operare in presenza di incertezze sul fatto, ma non sostituisce l'onere del ricorrente di allegare e dimostrare gli elementi che rendono possibile la sovrapposizione delle decisioni
  • Quando la decisione di merito ha parti distinte e autonome nella motivazione tra reato associativo e reati fine, il singolo reato fine non può essere automaticamente utilizzato per provare la sovrapposizione delle condotte associative

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