Cassazione Civile, Ordinanza n. 18412/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di protezione internazionale da lui proposta. Nel giudizio di legittimità, però, non è stata depositata la copia autentica del decreto impugnato. La Corte ha quindi rilevato il mancato adempimento dell'onere previsto per la procedibilità del ricorso e ha dichiarato l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, n. 2, c.p.c. Il Ministero dell'Interno si è costituito, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse una vera e propria attività difensiva, con conseguente compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, n. 2, c.p.c. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Nulla è stato disposto per le spese di lite.
Norme richiamate
copia autentica del decreto impugnato
Il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato è un adempimento necessario; la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
In caso di improcedibilità del ricorso, se dovuto, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
La norma è richiamata quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato è un requisito di procedibilità del ricorso: la sua omissione comporta l'improcedibilità.
- L'improcedibilità per mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato è rilevabile dalla Corte senza necessità di esaminare il merito delle censure.
- Quando il resistente si limita a una costituzione priva di effettiva attività difensiva, la Corte può non porre spese a suo carico.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso può determinare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale, se dovuto.
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