Cassazione Penale, Sentenza n. 23896/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Messina (19/01/2023) che aveva confermato la condanna per truffa aggravata (art. 640 e circ. aggravanti). Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa o irregolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello (richiamo agli artt. 185, 161 e 601 c.p.p.), sostenendo che non ricorrevano i presupposti per la notificazione al difensore; 2) violazioni di diritto processuale e vizi di motivazione e valutazione della prova (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., con riferimenti agli artt. 187 e 192 c.p.p.); 3) censura sulla configurazione del reato e sull'errata applicazione delle norme sostanziali e processuali (art. 640 e 61 n.7 c.p., artt. 546 lett. e e 125 comma 3 c.p.p.). In sostanza il ricorrente deduceva vizi formali nella notifica e chiedeva una nuova valutazione delle prove che avevano portato a ritenere integrata la truffa contrattuale per l'incameramento di €62.280,00 senza consegna della contropartita e con occultamento dell'alienazione a terzi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., atteso che dagli atti risultavano tentativi di notifica all'indirizzo dichiarato e la raccomandata A/R restituita per giacenza, e la giurisprudenza ammette la notificazione sostitutiva anche in caso di temporanea assenza. Sui motivi di merito la Corte ha confermato che la Corte d'appello ha compiuto esaustiva istruttoria e corretta valutazione delle prove: il ricorrente aveva ottenuto pagamenti per la stipula del contratto preliminare inducendo in errore la controparte e omettendo di comunicare l'alienazione del bene a terzi; la banca aveva rifiutato il mutuo per cause imputabili al venditore. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.); nulla a carico dell'imputato in ordine alle spese richieste dalla parte civile per la tardività del deposito delle conclusioni (violazione dei termini emergenziali di deposito ex art. 23 co. 8 D.L. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022).
Norme richiamate
Art. 640: titolo di reato contestato (truffa). Art. 61 n.7: circostanza aggravante applicata in primo e secondo grado; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi materiali e psicologici della truffa contrattuale.
art. 161, comma 4; art. 185; art. 601; art. 187; art. 192, comma 2; art. 125, comma 3; art. 546 lett. e; art. 606 lett. b) ed e); art. 616
Art.161 comma 4: legittima la notificazione al difensore quando la notifica al domicilio eletto sia impossibile anche temporaneamente; la temporanea assenza può integrare il presupposto per la notifica sostitutiva. Art.185/601: richiamate in tema di nullità; la mancata notifica rituale non è stata ritenuta sussistente alla luce degli atti. Art.606 lett. b) ed e): limiti di censura in cassazione sulla valutazione della prova e motivazione; la Corte ha ritenuto le censure rivolte a nuova valutazione degli elementi già esaminati. Art.616: base per condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa per le ammende. Art.23 co.8 D.L. 137/2020 e art.8 D.L. 198/2022 (richiamati perentori termini di deposito delle conclusioni) sono stati applicati per escludere la costituzione rituale tardiva della parte civile.
Decreto-Legge (norme emergenziali)
art. 23 co. 8 D.L. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 176/2020; art. 8 D.L. 198/2022
Il termine perentorio di deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità (cinque giorni antecedenti l'udienza) ha natura perentoria: il deposito oltre termine comporta la mancata costituzione rituale della parte che lo ha effettuato tardivamente.
Massime di principio
- La notificazione sostitutiva al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. è ammissibile anche quando l'impossibilità di notifica al domicilio eletto sia solo temporanea (es. assenza al momento dell'accesso); per contestare la validità di tale notifica è necessario dimostrare l'impossibilità definitiva della notifica nel domicilio dichiarato.
- In Cassazione non è sufficiente una censura generica sulla valutazione della prova: le censure devono evidenziare vizi specifici di motivazione o violazioni di diritto; la richiesta di riesame dei fatti e della valutazione probatoria non è idonea a fondare il ricorso.
- La truffa contrattuale può essere integrata anche dall'omissione consapevole, da parte del venditore, di informazioni essenziali (es. precedente contratto o alienazione a terzi) che inducono in errore la controparte e consentono l'incameramento indebito di somme.
- Il mancato rispetto dei termini di deposito previsti dalle norme emergenziali (D.L. 137/2020 e successive modifiche) comporta l'irricevibilità delle conclusioni e la mancata costituzione rituale della parte che deposita oltre il termine.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e irrogare condanne alle spese e somme alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi impugna deve valutare il rischio di sanzioni economiche.
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