Cassazione Penale, Ordinanza n. 21424/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione, limitando il ricorso a un solo motivo: la richiesta di disapplicazione della recidiva. In sostanza, deduceva che l'applicazione dell'aggravante non fosse corretta. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputata e aveva motivato nel senso che tali precedenti avevano inciso sulla genesi del reato, sicché il fatto era sintomatico di maggiore pericolosità della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione dell'inammissibilità è legata al fatto che la censura sulla recidiva non scalfiva la valutazione della Corte di appello, che aveva fornito una motivazione espressa sui precedenti specifici e sulla loro incidenza nella genesi del reato.
Norme richiamate
È il reato per il quale la condanna era stata confermata in appello; dalla motivazione emerge che la Corte di cassazione non rivaluta il merito della contestazione, ma si limita a verificare la tenuta della motivazione sul punto della recidiva.
recidiva
La Corte territoriale l'aveva mantenuta facendo leva sui precedenti specifici e sulla loro incidenza causale nella genesi del reato, come indice di maggiore pericolosità dell'imputata.
È desumibile la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare la valutazione della recidiva senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, se questa abbia dato conto in modo specifico dei precedenti dell'imputato e della loro incidenza sulla commissione del reato.
- Ai fini del mantenimento della recidiva, è sufficiente una motivazione che valorizzi i precedenti specifici dell'agente e li colleghi alla genesi del nuovo reato, quale indice di maggiore pericolosità sociale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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