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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37448/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello per minorenni aveva confermato, salvo l’esclusione di un’aggravante, la responsabilità penale dell’imputato per concorso in truffa aggravata commessa il 6 giugno 2024, rideterminando la pena dopo una sentenza di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 546, lett. e), 133 c.p.p. e 61 n. 7 e 62-bis c.p., chiedendo: il riconoscimento della non imputabilità del minore; la concessione del perdono giudiziale; la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p.; il riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando l’incensuratezza e la restituzione integrale di quanto sottratto al momento del fermo. Nel corpo del ricorso erano inoltre richiamate, in modo generico e non coordinato con l’intestazione, la sospensione condizionale della pena e l’attenuante di cui all’art. 114 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, prive di una critica specifica e argomentata alle motivazioni della sentenza impugnata. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre precisato che, in ragione della minore età al momento del fatto, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e va mantenuto l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare in modo specifico gli errori argomentativi o giuridici della sentenza impugnata.
  • Le doglianze che non assolvono alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata sono da qualificare come generiche o apparenti e non consentono il sindacato di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente evocare in modo cumulativo istituti favorevoli all’imputato, come non imputabilità, perdono giudiziale, particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche o sospensione condizionale, se non vi è un confronto puntuale con la motivazione resa dai giudici di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo le specifiche limitazioni derivanti dallo status del soggetto nei casi previsti dalla legge.
  • In presenza di minore età al momento del fatto, possono operare limiti speciali in tema di condanna alle spese processuali e di diffusione del provvedimento, con necessità di oscuramento dei dati identificativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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