Cassazione Penale, Ordinanza n. 37448/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello per minorenni aveva confermato, salvo l’esclusione di un’aggravante, la responsabilità penale dell’imputato per concorso in truffa aggravata commessa il 6 giugno 2024, rideterminando la pena dopo una sentenza di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 546, lett. e), 133 c.p.p. e 61 n. 7 e 62-bis c.p., chiedendo: il riconoscimento della non imputabilità del minore; la concessione del perdono giudiziale; la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p.; il riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando l’incensuratezza e la restituzione integrale di quanto sottratto al momento del fermo. Nel corpo del ricorso erano inoltre richiamate, in modo generico e non coordinato con l’intestazione, la sospensione condizionale della pena e l’attenuante di cui all’art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, prive di una critica specifica e argomentata alle motivazioni della sentenza impugnata. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre precisato che, in ragione della minore età al momento del fatto, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e va mantenuto l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Norma richiamata quale base delle censure di legittimità per violazione di legge e vizi di motivazione.
Richiamato dalla difesa in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.
Richiamato dalla difesa per la valutazione del trattamento sanzionatorio.
Aggravante esclusa in appello.
Aggravante invocata dalla difesa per l’esclusione.
Richiamato per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Richiamato nel ricorso in modo generico quale attenuante ulteriore.
Invocato dalla difesa quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare in modo specifico gli errori argomentativi o giuridici della sentenza impugnata.
- Le doglianze che non assolvono alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata sono da qualificare come generiche o apparenti e non consentono il sindacato di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente evocare in modo cumulativo istituti favorevoli all’imputato, come non imputabilità, perdono giudiziale, particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche o sospensione condizionale, se non vi è un confronto puntuale con la motivazione resa dai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo le specifiche limitazioni derivanti dallo status del soggetto nei casi previsti dalla legge.
- In presenza di minore età al momento del fatto, possono operare limiti speciali in tema di condanna alle spese processuali e di diffusione del provvedimento, con necessità di oscuramento dei dati identificativi.
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