Cassazione Penale, Sentenza n. 35999/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per furto pluriaggravato commesso nello scalo aeroportuale di Milano Linate. Il ricorrente deduceva: 1) vizio formale per l'indicazione errata nella motivazione di celebrazione del giudizio secondo il rito camerale e delle conclusioni scritte, mentre il giudizio si svolse in presenza e le conclusioni furono rese oralmente; 2) mancata e viziata valutazione dell'eccezione difensiva circa l'insussistenza della circostanza aggravante della "destrezza" (art. 625 n.4 c.p.), trattandosi, secondo la difesa, di un semplice approfittamento della momentanea disattenzione della vittima e non di una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la parte residua del ricorso (in particolare il primo motivo, ritenuto un mero refuso nella sentenza impugnata), ma ha accolto il secondo motivo: ha escluso la circostanza aggravante della "destrezza" perché non emergono nella imputazione né negli atti elementi fattuali specifici e concreti a supporto della stessa. Per tale ragione ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa all'aggravante senza rinvio per quest'ultimo profilo e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in assenza dell'aggravante.
Norme richiamate
art. 625 c.p. n. 4 (circostanze aggravanti del furto)
La circostanza aggravante della "destrezza" sussiste solo se l'agente ha posto in essere, prima o durante l'impossessamento, condotte caratterizzate da particolare abilità, astuzia o avvedutezza idonee a eludere la sorveglianza del detentore; non è sufficiente il mero approfittamento di una momentanea disattenzione.
art. 23-bis D.L. n. 149/2020
Riferimento alla celebrazione del giudizio con modalità camerali (richiamato nella motivazione della sentenza impugnata): la Corte ha ritenuto che l'indicazione fosse un mero refuso informatico quando dagli atti risulta la celebrazione in presenza, pertanto il richiamo non ha invalidato il contraddittorio.
art. 546 c.p.p. lett. d) ed e)
Norme processuali richiamate nel motivo di ricorso (riguardanti i contenuti della sentenza e la motivazione); la Cassazione ha valutato l'adeguatezza della motivazione relativa all'aggravante e la correttezza formale della sentenza impugnata.
Norma richiamata nel ricorso in relazione al corretto svolgimento del contraddittorio e delle conclusioni; la Corte ha ritenuto il vizio dedotto manifestamente infondato.
Sezioni Unite, sent. "Quarticelli" n. 34090/2017 (Rv. 270088)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i requisiti della "destrezza": è richiesta una condotta caratterizzata da abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore; la direzione della destrezza (contro la persona o contro il bene) non è rilevante.
Massime di principio
- La circostanza aggravante della "destrezza" richiede fatti specifici e descrittivi nel capo di imputazione o negli atti a supporto; se mancano elementi concreti, l'aggravante non può essere valorizzata.
- Il mero approfittamento di una momentanea disattenzione della vittima non integra automaticamente la "destrezza": è necessaria una condotta colta come astuzia o capacità tecnica idonea a eludere la sorveglianza.
- Un refuso formale nella motivazione (es. richiamo a rito camerale) non inficia il giudizio se dagli atti emerge chiaramente la regolare celebrazione del contraddittorio in presenza.
- In caso di accertata inesistenza di un'aggravante, la Corte di cassazione può annullare la sentenza nella parte relativa all'aggravante e rinviare per la rideterminazione della pena senza quella circostanza.
- Per la difesa è essenziale sollevare con chiarezza in motivazione e conclusioni l'insussistenza di aggravanti e richiedere l'esplicitazione da parte del giudice degli elementi fattuali mediante i quali l'aggravante è stata ritenuta sussistente.
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