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Ordinanza

Ordinanza n. 11692/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del diniego implicito emesso dall’Autorità consolare d’Italia in Senegal sulla domanda di rilascio di un visto di ingresso per cure mediche/caregiver in favore del sig. -OMISSIS-, fratello del sig. -OMISSIS-, persona totalmente incapace di provvedere a sé stessa.

Giustizia amministrativa202600779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego implicito dell’Autorità consolare italiana in Senegal sulla domanda di visto di ingresso per cure mediche/caregiver

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego implicito formatosi sulla domanda di rilascio di un visto di ingresso per cure mediche/caregiver, necessario per ottenere il titolo di soggiorno previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 286/1998. Nel corso del giudizio era stata adottata l’ordinanza cautelare n. 2206/2026, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la domanda. Poiché il Ministero non ha dato esecuzione alla misura cautelare, il ricorrente ne ha chiesto l’attuazione ai sensi dell’art. 59 c.p.a. L’Amministrazione ha depositato una nota che, secondo il Collegio, non dimostra l’avvenuto riesame e si limita a reiterare l’argomento dell’impossibilità di procedere perché il ricorrente si trova già nel territorio dello Stato, argomento già esaminato e disatteso in precedenza.

La decisione

Il TAR ha disposto misure attuative dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 59 c.p.a., rilevando che l’Amministrazione non aveva riesaminato la domanda entro il termine assegnato e aveva riproposto argomentazioni già respinte. Il Collegio ha inoltre considerato che il mancato riesame protraeva una situazione di incertezza sulla legittimità della permanenza dell’interessato in Italia e che il rientro nel Paese di provenienza avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla sua posizione. È stato nominato Commissario ad acta il Capo dell’Ufficio “Unità per i Visti” presso la DGIEPM del MAECI, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio. Il Commissario dovrà, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, dare esecuzione all’ordinanza cautelare mediante il riesame della domanda, compiendo ogni attività istruttoria e organizzativa necessaria e valutando la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del visto, nel rispetto dei principi già enunciati dal Collegio. Il TAR ha precisato che eventuali questioni di competenza sono superate dalla qualità del Commissario quale ausiliario del giudice e che questi potrà interloquire con la Questura per affrontare eventuali difficoltà organizzative del MAECI e valutare l’effettiva necessità della stampa materiale del visto, ove ne ricorrano i presupposti. La decisione sulla domanda di annullamento non è stata definita; la prosecuzione è stata rinviata all’udienza camerale del 6 ottobre 2026 e le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di adottare misure attuative della tutela cautelare e di nominare un Commissario ad acta quando l’amministrazione non esegue l’ordinanza cautelare.

  • art. 36 d.lgs. n. 286/1998

    titolo di soggiorno per cure mediche

    Il visto per cure mediche è considerato funzionale all’ottenimento del conseguente titolo di soggiorno previsto dalla disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Giustifica l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati quali presupposti, insieme alla normativa nazionale, per l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In caso di mancata esecuzione di un’ordinanza cautelare, il giudice amministrativo può adottare misure attuative ai sensi dell’art. 59 c.p.a. e nominare un Commissario ad acta, assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari a rendere effettiva la tutela cautelare.
  • Il riesame imposto in sede cautelare deve essere effettivo e non può esaurirsi nella mera reiterazione di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice; l’amministrazione deve rivalutare concretamente la domanda alla luce dei principi conformativi stabiliti nel giudizio.
  • Il Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita i poteri attribuitigli dall’organo giurisdizionale; pertanto, eventuali difficoltà interne di riparto delle competenze amministrative non impediscono l’attuazione del comando cautelare.
  • Nell’attuazione di una misura cautelare relativa a un visto funzionale all’ottenimento di un titolo di soggiorno per cure mediche, il Commissario può coordinarsi con la Questura competente e valutare, ove ne ricorrano i presupposti, se sia effettivamente necessaria la stampa materiale del visto di ingresso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

Testo integrale

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