Cassazione Civile, Ordinanza n. 32062/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione aveva liquidato il compenso spettante al notaio delegato alla vendita; il soggetto che aveva proposto opposizione ex art. 702 bis c.p.c. contro il primo decreto di liquidazione ha poi visto dichiarata dal tribunale l'improcedibilità del ricorso perché, nelle more, quel decreto era stato revocato e sostituito da un nuovo provvedimento di liquidazione relativo alla stessa attività. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio, perché il giudice avrebbe rilevato d'ufficio il sopravvenuto difetto di interesse ad agire senza sollecitare il confronto delle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c.; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., sostenendo che la revoca del decreto sarebbe stata nulla o inesistente e quindi tamquam non esset; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., perché le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte in base alla soccombenza virtuale; 4) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per avere il tribunale compensato le spese in assenza dei presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare un provvedimento di liquidazione revocato nelle more è questione meramente processuale, rilevabile d'ufficio senza previo avviso alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi dell'ordinanza, fondata non solo sulla revoca del primo decreto ma anche sulla sua sostituzione con un nuovo provvedimento di liquidazione non impugnato; ha inoltre osservato che la revoca, ancorché impropria, produce effetti fino a quando non sia formalmente impugnata e annullata. Ha rigettato i motivi sulle spese, ribadendo che la regolazione delle spese e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti del principio per cui solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese. Ha infine condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come rito con cui era stata proposta l'opposizione al decreto di liquidazione
non richiede il previo contraddittorio su questioni di esclusiva rilevanza processuale, come il sopravvenuto difetto di interesse
l'interesse ad agire è condizione dell'azione che deve sussistere per tutto il corso del giudizio
art. 111, comma 6, Cost.
è evocato quale parametro del vizio motivazionale denunciato
è evocato quale parametro del vizio di motivazione denunciato
indica il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi
richiamato per affermare che il provvedimento revocatorio produce effetti fino a quando non venga annullato
regola la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza
consente la compensazione delle spese nei casi previsti, valutazione rimessa al giudice di merito
il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile perché la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le questioni attinenti al sopravvenuto difetto di interesse ad agire o ad impugnare, quando dipendano da eventi processuali successivi e non modifichino il quadro fattuale della controversia, possono essere rilevate d'ufficio senza necessità di previa rimessione alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
- L'interesse ad agire deve permanere per tutta la durata del giudizio: se il provvedimento impugnato viene revocato e sostituito da un nuovo atto non impugnato, la domanda può diventare improcedibile o comunque priva di utilità concreta.
- Chi contesta la declaratoria di improcedibilità deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; l'omessa censura di una di esse rende il motivo inammissibile.
- Anche quando la revoca di un provvedimento sia considerata impropria o inammissibile, essa produce effetti finché non venga formalmente impugnata e rimossa, con conseguente caducazione del provvedimento revocato.
- In tema di spese processuali, la valutazione sulla compensazione, sulla soccombenza reciproca e sulla quantificazione entro i limiti tabellari appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, mentre in cassazione si controlla soltanto che non siano poste spese a carico della parte interamente vittoriosa.
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