Cassazione Civile, Ordinanza n. 15130/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito poi divenuto ceduto a una società di cartolarizzazione, per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due atti dispositivi: una compravendita immobiliare con cui il debitore aveva venduto al figlio un immobile e un terreno, e la successiva costituzione di un fondo patrimoniale da parte dell'acquirente con la moglie sui medesimi beni. Il primo giudice aveva accolto la domanda revocatoria ritenendo sussistenti presupposti oggettivi e soggettivi dell'art. 2901 c.c. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 100 c.p.c. e 58 t.u.b. per difetto di legittimazione attiva della società cessionaria: sosteneva che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non bastasse a provare la specifica inclusione del credito azionato nel perimetro dei crediti ceduti, occorrendo il contratto di cessione o comunque una prova puntuale del credito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., contestando la sussistenza dell'eventus damni e della scientia fraudis: secondo il ricorrente il bene alienato non costituiva l'unico cespite del debitore, il prezzo sarebbe stato destinato a pagare debiti scaduti verso terzi, il creditore non aveva provato un effettivo aggravamento della garanzia patrimoniale e mancava la prova della consapevolezza fraudolenta del terzo acquirente. I ricorsi incidentali adesivi riproponevano sostanzialmente le difese degli appellanti soccombenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali adesivi. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva considerato sufficientemente individuato il credito ceduto tramite il codice NAG indicato negli atti e l'avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della disciplina sulla cartolarizzazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la decisione di merito era conforme ai principi di diritto in tema di azione revocatoria: per l'atto a titolo oneroso era sufficiente la consapevolezza del terzo del pregiudizio alle ragioni creditorie, mentre per la costituzione del fondo patrimoniale la gratuità della disposizione giustificava l'applicazione dei criteri più favorevoli al creditore. Le censure miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra ricorrenti principali e incidentali per reciproca soccombenza, mentre i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese in favore della società controricorrente Principio SPV S.r.l.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina dell'azione revocatoria ordinaria: l'atto dispositivo può essere dichiarato inefficace se arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore e ricorrono i presupposti soggettivi richiesti, differenti a seconda che l'atto sia a titolo oneroso o gratuito.
Richiamato per dedurre il difetto di legittimazione attiva; la Corte non accoglie la censura perché la cessionaria aveva dimostrato la propria titolarità del credito secondo la ratio della decisione di merito.
Richiamato in tema di cessione di rapporti bancari in blocco; la Corte ritiene sufficiente la prova tramite pubblicazione dell'avviso e identificazione del credito nel fascicolo.
Invocati come norme sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla valutazione delle prove; la Corte osserva che le censure tendono a ottenere un riesame del merito, non consentito in cassazione.
Richiamato per la costituzione della cessionaria del credito quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 7.1, comma 6, legge sulla cartolarizzazione
Richiamato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale quale base della cessione in blocco dei crediti deteriorati.
Massime di principio
- In tema di cessione in blocco di crediti bancari, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare la legittimazione del cessionario quando, dagli atti di causa, il credito sia specificamente individuabile tramite elementi identificativi coerenti con il portafoglio ceduto.
- In sede di legittimità, la censura che contesti la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione dei fatti è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito.
- Nell'azione revocatoria ordinaria l'eventus damni consiste nel pregiudizio, anche solo potenziale, arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore; per gli atti a titolo oneroso è sufficiente la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato, mentre per gli atti gratuiti il regime è più favorevole al creditore.
- La costituzione di un fondo patrimoniale, in quanto atto gratuito, può essere oggetto di revocatoria quando sia idonea a sottrarre beni alla garanzia dei creditori, senza che sia necessaria la prova di una partecipazione fraudolenta del beneficiario nei termini richiesti per gli atti onerosi.
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