Cassazione Penale, Ordinanza n. 00358/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma. Il testo non indica il reato originariamente contestato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16 gennaio 2025. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. La Corte rileva che il primo motivo mira a una rivalutazione non consentita in sede di legittimità ed è comunque infondato perché la motivazione di merito è congrua; il secondo motivo è ritenuto non specifico, in quanto si limita a riprodurre le doglianze già proposte in appello senza una critica argomentata della decisione impugnata.
Norme richiamate
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere utilmente censurato in cassazione con motivi generici o meramente riproduttivi di quelli già dedotti in appello, se la decisione di merito li ha già specificamente disattesi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentita una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera ripetizione delle doglianze già formulate in appello, se già disattese dal giudice di merito, integra un motivo apparente e non deducibile utilmente.
- La condotta successiva al reato può essere valorizzata dal giudice di merito per escludere la presenza di una effettiva resipiscenza e giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00293/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00310/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00311/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00328/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00329/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00330/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →