Cassazione Civile, Ordinanza n. 09893/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La vicenda trae origine da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito contro un trasferimento immobiliare compiuto da un fideiussore in favore della ex coniuge. La banca sosteneva che l'atto, con cui il debitore si era spogliato di tutti i diritti reali su immobili di sua proprietà, fosse pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. I convenuti replicavano che il trasferimento non fosse fraudolento né gratuito, ma eseguito in adempimento di un precedente accordo tra coniugi, risalente al 2003 e stipulato a titolo oneroso, quindi anteriore al sorgere del credito azionato. In appello, la Corte territoriale ha confermato il rigetto della revocatoria, ritenendo provata la data certa della scrittura del 2003 e la natura onerosa dell'attribuzione. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2704 c.c. e 116 c.p.c., per aver attribuito erroneamente data certa alla scrittura privata del 2003 e per aver tratto tale data da elementi indiziari; 2) violazione dell'art. 111 Cost., per motivazione apparente sulla natura onerosa dell'atto, senza adeguata verifica della congruità tra il valore degli immobili e l'obbligo di mantenimento assunto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto valido, rispetto al ricorso per cassazione notificato al difensore domiciliatario, il rapporto processuale nei confronti della parte deceduta prima della notificazione, poiché il decesso non era stato dichiarato o comunicato alla controparte e il ricorrente non ne aveva conoscenza al momento della notifica. Ha invece dichiarato inammissibile il controricorso del soggetto deceduto, perché proposto dal precedente difensore senza valida procura speciale né mandato proveniente dagli eredi, essendo il decesso avvenuto prima dell'impugnazione. Nel merito, ha ritenuto i due motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità; la motivazione della Corte d'appello è stata considerata congrua, coerente e priva di vizi apparenti, essendo stata ricostruita la pretesa anteriore pattuizione e la natura solutorio-compensativa dell'atto. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente costituita e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, il cui accoglimento richiede la prova dei presupposti di pregiudizio e, nei casi pertinenti, della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore
richiamato per contestare l'opponibilità ai terzi della scrittura privata e la prova della sua data certa
richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per denunciare la pretesa motivazione apparente della decisione d'appello
richiamato per affermare che, in caso di morte della parte, la dichiarazione o notificazione dell'evento incide sulla validità delle notifiche successive
richiamato insieme all'art. 300 c.p.c. quale disciplina della prosecuzione del processo dopo la morte della parte
richiamato per affermare che il ricorso per cassazione richiede procura speciale valida rilasciata da soggetto esistente in vita
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per escludere il vizio di motivazione, essendo la sentenza d'appello sufficientemente argomentata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; le censure che mirano solo a sostituire una lettura delle prove a quella già adottata sono inammissibili.
- La motivazione è solo apparente quando manca un effettivo percorso argomentativo; non ricorre invece il vizio quando la sentenza d'appello indichi, in modo coerente e non contraddittorio, le ragioni della decisione e le prove ritenute decisive.
- In tema di impugnazioni, la morte della parte prima della notificazione del ricorso non determina automaticamente l'invalidità della notifica se l'evento non è stato dichiarato o comunicato alla controparte e il notificante non ne aveva conoscenza, potendo operare la notifica presso il difensore domiciliatario del precedente grado nei limiti consentiti dagli artt. 300 e 302 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione richiede una valida procura speciale; il principio di ultrattività del mandato difensivo non può essere esteso alla fase di legittimità quando la parte sia deceduta anteriormente alla proposizione dell'impugnazione.
- Nell'azione revocatoria, la prova della data certa e dell'effettiva anteriorità dell'atto rispetto al credito non può essere surrettiziamente sostituita da una rivalutazione meramente alternativa degli indizi già scrutinati dal giudice di merito.
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