Cassazione Penale, Ordinanza n. 23090/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la stabilità della condanna già pronunciata in appello per i reati di evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che aveva confermato la condanna per reati di evasione. In cassazione il ricorrente deduceva un motivo attinente al giudizio di colpevolezza. La Corte ha però rilevato che il motivo era inammissibile perché rinunciato e, comunque, del tutto generico, senza una critica specifica alla motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
La decisione impugnata era stata emessa con il rito previsto dall'art. 599-bis c.p.p.
Il testo richiama la condanna per reati di evasione; la norma incriminatrice di riferimento è quella dell'evasione ex art. 385 c.p., anche se nel provvedimento non è riportata espressamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo generico è inammissibile.
- La rinuncia al motivo, ove rilevata, rende il relativo doglianza non scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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