Cassazione Penale, Ordinanza n. 38096/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Ragusa, aveva rideterminato la pena nei confronti di un imputato e confermato la condanna dell'altro per una serie di episodi di furto consumati e tentati in danno di diverse persone offese. In particolare, uno degli imputati era stato condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile per un capo relativo alla sottrazione di una cassetta di attrezzi da lavoro, aggravata dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede. In cassazione, il primo imputato ha dedotto vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando l'entità della pena e gli aumenti per continuazione. Il secondo imputato ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per la mancata riqualificazione di un capo come tentativo di furto in abitazione ex artt. 56 e 624-bis c.p., nonché vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La parte civile ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso del primo imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la determinazione della pena del primo imputato, osservando che la motivazione specifica sulla quantificazione sanzionatoria è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media, mentre nel caso di specie la pena era stata fissata in misura compatibile con la valutazione di merito e gli aumenti per continuazione erano esigui. Quanto al secondo imputato, ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto consumato, poiché l'impossessamento delle chiavi del cancello d'ingresso all'abitazione della persona offesa integrava la consumazione del reato; ha inoltre reputato immune da censure il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, fondato sul pregiudizio arrecato e sulle modalità allarmanti dell'azione. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, disponendo nulla sulle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
La scelta della pena in misura media o prossima al minimo edittale può essere sorretta da motivazione sintetica, essendo rimessa all'apprezzamento del giudice di merito sulla base dei criteri legali di commisurazione.
Per la continuazione, aumenti di pena di modesta entità non richiedono una motivazione specifica e dettagliata, soprattutto in presenza di reati omogenei e nel rispetto del limite del triplo della pena base.
La determinazione dell'aumento sanzionatorio per i reati satellite rientra nel potere discrezionale del giudice, sindacabile solo in caso di abuso o manifesta illogicità.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del danno patrimoniale e del danno criminale; non basta la sola modestia del valore del bene sottratto.
È stata invocata dalla difesa per sostenere la qualificazione del fatto come tentativo, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti del tentativo in presenza dell'avvenuto impossessamento delle chiavi.
È stata richiesta la riqualificazione del fatto in questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come furto consumato, non tentato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La Corte ha applicato la sanzione pecuniaria a carico di ciascun ricorrente per l'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla quantificazione della pena è inammissibile o infondata quando la pena sia stata determinata in misura non eccedente i parametri medi edittali e il giudice di merito abbia dato conto, anche sinteticamente, della complessiva gravità dei fatti.
- La motivazione sulla continuazione non deve essere analitica quando gli aumenti per i reati satellite siano di modesta entità e non emergano profili di abnormità o violazione dei limiti legali.
- Il tentativo di furto non è configurabile quando la condotta abbia già prodotto un effettivo impossessamento del bene o degli strumenti necessari al controllo dell'altrui disponibilità, sì da integrare la consumazione del reato.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità nel furto richiede una valutazione globale del pregiudizio, comprensiva del disvalore dell'azione e delle conseguenze per la vittima; non è sufficiente il modesto valore economico del bene.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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