Cassazione Civile, Ordinanza n. 11921/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto, in proprio e quale legale rappresentante di una società agricola cooperativa poi posta in liquidazione, ha proposto opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione regionale che gli aveva imposto il pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa per non avere provveduto, nei termini di legge, alla registrazione nel SIAN del versamento del prelievo oppure della fideiussione relativa al prelievo dovuto sui quantitativi di latte ritirati in un determinato mese, in violazione della disciplina sulle quote latte. Dinanzi al giudice di merito egli ha sostenuto che il pagamento in misura ridotta dovesse essere quantificato nel doppio del minimo edittale e non nel terzo del massimo, ai sensi dell’art. 16 l. 689/1981. La Corte d’appello ha confermato il rigetto ritenendo che, trattandosi di sanzione proporzionale, fosse applicabile solo il criterio del terzo e non quello del doppio del minimo. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi contro tale ricostruzione; tuttavia, prima della decisione, la Regione ha revocato l’ordinanza-ingiunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della revoca dell’ordinanza-ingiunzione intervenuta in prossimità dell’adunanza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha quindi rilevato che la sopravvenienza ha fatto venir meno l’efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso i presupposti per l’ulteriore contributo unificato e ha compensato integralmente le spese di lite, valorizzando il sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale in materia di quote latte e pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. 689/1981.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, L. 30 maggio 2003, n. 119
richiamato come termine entro il quale andava effettuata la registrazione nel SIAN del versamento del prelievo o della fideiussione
art. 6, comma 7, D.M. 31 luglio 2003
richiamato come norma violata per il mancato adempimento relativo alle quote latte
art. 16, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689
disciplina il pagamento in misura ridotta; la Corte richiama il principio secondo cui, nel caso delle quote latte, è applicabile il doppio del minimo edittale quando esiste un minimo edittale determinato
art. 52 d.lgs. n. 231 del 1998
richiamato per spiegare che la limitazione al doppio del minimo opera quando manca un minimo edittale, non quando la sanzione sia proporzionale in senso stretto
art. 382, comma 3, art. 383 e art. 384 cod. proc. civ.
richiamati per escludere che la sopravvenuta revoca rientrasse in una delle tipologie di decisione ivi previste
art. 3, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando, prima della decisione del ricorso, l’atto amministrativo sanzionatorio impugnato venga revocato dall’amministrazione, la controversia cessa per sopravvenuta carenza di interesse e il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- In materia di quote latte, ai fini dell’art. 16 l. 689/1981, il pagamento in misura ridotta può essere determinato in base al doppio del minimo edittale anche se la sanzione è collegata a un importo dovuto in via proporzionale, purché la disciplina preveda un minimo edittale predeterminato.
- La sopravvenienza di un diverso e consolidato orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- La revoca dell’ordinanza-ingiunzione elimina il titolo della pretesa sanzionatoria e rende inutile la prosecuzione del giudizio di impugnazione.
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