Cassazione Penale, Sentenza n. 40255/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati a loro ascritti (artt. 480 e 640-bis c.p.). Hanno censurato l'applicazione dell'art. 129, comma 1 e 2, c.p.p., sostenendo che, non essendo mai iniziata l'istruttoria dibattimentale e non essendovi elementi probatori a carico, avrebbe dovuto prevalere la pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 (assorbente rispetto alla prescrizione) per totale assenza di prove o per prova positiva dell'innocenza. Hanno altresì prospettato profili di contrasto con la presunzione di innocenza (art. 27 Cost., art. 6 CEDU) e richiesto, in via subordinata, sollevazione di questione di legittimità costituzionale o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in relazione alla Direttiva (UE) 2016/343 e alla Carta dei Diritti Fondamentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per aspecificità. Ha ritenuto che i motivi eludessero il confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale aveva valutato che non ricorresse l'"evidenza" richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p., ossia l'emersione dagli atti, ictu oculi e in maniera assolutamente non contestabile, della totale assenza di prove di colpevolezza o della prova positiva di innocenza. La Corte ha confermato che la formula di proscioglimento ex art. 129, comma 2, si applica solo quando tali circostanze emergono dagli atti senza necessità di accertamento o approfondimento; la mera insufficienza o contraddittorietà della prova non è sufficiente. I motivi nuovi depositati non hanno sanato la genericità originaria e sono stati travolti dall'inammissibilità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta il comma 2 come applicabile solo quando dagli atti emerga in modo ictu oculi e in maniera assolutamente non contestabile l'assenza di prove di colpevolezza o la prova positiva dell'innocenza; non si applica nei casi di mera insufficienza o contraddittorietà probatoria che richiedano accertamento.
Norma relativa al reato contestato (richiamata a descrizione dei fatti), senza interpretazione particolare oltre al rilievo che i reati imputati sono stati dichiarati estinti per prescrizione.
Norma relativa al reato contestato (rilevata nella imputazione), senza interpretazione specifica nella motivazione della Cassazione.
art. 27 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla presunzione di innocenza; la Corte ritiene che la motivazione impugnata non abbia violato tale principio, stante la corretta applicazione dei criteri di valutazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 6 CEDU, par. 2
Richiamato in rapporto alla presunzione di innocenza; la Corte conclude che non sussiste violazione in quanto la decisione si è basata su criteri processuali consolidati e sulla mancanza dell'evidenza richiesta dall'art. 129 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme del giusto processo; la Corte non rileva contrasto con la decisione impugnata.
La Corte ricorda che la rinuncia alla prescrizione richiede dichiarazione di volontà espressa e specifica e non può essere desunta implicitamente, per cui l'assenza di rinuncia non implica violazione della presunzione di innocenza.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per condannare i ricorrenti.
Direttiva (UE) 2016/343
Richiamata dai ricorrenti in riferimento al principio di presunzione di innocenza; la Corte non ha accolto la richiesta di sollevare questione pregiudiziale, trattandosi di ricorsi inammissibili.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 48
Invocata dai ricorrenti insieme alla Direttiva; la Corte non ha ritenuto fondata la prospettazione poiché il ricorso è inammissibile e la motivazione impugnata non appare contraria al principio enunciato.
art. 581, 591, 585 c.p.p. (discipline impugnazione)
Richiamate come parametri procedurali: la Corte ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la ratio decidendi, configurando inammissibilità per aspecificità ex art. 581/591 e travolgendo i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585.
Massime di principio
- La pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che dagli atti emerga, ictu oculi e in modo assolutamente non contestabile, la prova positiva dell'innocenza o la totale assenza di elementi di colpevolezza; non è sufficiente la mera insufficienza o contraddittorietà della prova.
- Se al momento della dichiarazione di estinzione per prescrizione non è stata espletata un'istruttoria che produca elementi probatori significativi, il giudice può legittimamente dichiarare la prescrizione anziché pronunciare il proscioglimento ex art. 129(2).
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la genericità o la mancata correlazione con la motivazione travolge l'impugnazione e rende inammissibili anche eventuali motivi nuovi depositati successivamente.
- La rinuncia alla prescrizione richiede un atto di volontà espresso e specifico; la sua mancata manifestazione non può essere implicitamente imputata all'imputato né considerata di per sé violativa della presunzione di innocenza.
- Questioni di legittimità costituzionale o richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE richiedono che il gravame sia previamente ammissibile e specifico; l'inammissibilità del ricorso impedisce la valutazione di tali questioni.
- Nei casi in cui vi sia stato già un completo esame probatorio in primo grado (diverso dal caso in esame), principi diversi possono trovare applicazione (cfr. giurisprudenza che distingue il caso Tria), per cui ogni valutazione deve essere fatta in funzione della concreta fase processuale e del materiale probatorio acquisito.
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