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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36061/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/02/2023 con cui il GIP disponeva la custodia cautelare in carcere per Mulè per i reati connessi all'art. 416-bis (associazione mafiosa) e per estorsione (artt. 81, 99, 110, 629 in relazione all'art. 628 cod. pen.). Il ricorrente deduceva che si era formato un giudicato cautelare per la precedente ordinanza del 16/12/2022 annullata dal Tribunale del riesame il 28/12/2022 per mancata valutazione della sua qualità di ultrasettantenne (art. 275, comma 4, c.p.p.), per cui non sarebbero stati acquisiti elementi nuovi tali da superare il giudicato; inoltre censurava che il GIP si era limitato a riprodurre la richiesta del Pubblico Ministero senza autonomo vaglio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. Il Collegio ha ritenuto che, nonostante la declaratoria di nullità della precedente ordinanza, il GIP potesse adottare un nuovo provvedimento sulla base di una valutazione autonoma e/o su elementi processuali presenti nel fascicolo ma non considerati nella precedente misura. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del GIP, che ha argomentato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione al ruolo egemonico del Mulè nella famiglia mafiosa di Palermo Centro, valorizzando intercettazioni e altri elementi indiziari. La sola età ultrasettantenne non è stata ritenuta sufficiente a escludere la custodia in carcere ove sussistano esigenze cautelari eccezionali. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibile il richiamo per relationem e la riproduzione di parti della motivazione precedente quando la motivazione complessiva risulti congrua.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta la sussistenza del modello mafioso (metodo, forza intimidatrice, omertà) e la partecipazione/dirigenza del ricorrente nella famiglia mafiosa di Palermo Centro.

  • art. 629 cod. pen.

    Usata per inquadrare il reato di estorsione contestato (pagamenti periodici imposti a un esercente) e a supporto delle esigenze cautelari per l'elevato disvalore del reato.

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato in relazione agli elementi configuranti il reato di furto/rapina collegati alle contestazioni estorsive (ricadute aggravate).

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Indicata come fonte normativa per valutare le esigenze cautelari correlate all'elevato disvalore dei reati e la pericolosità sociale del ricorrente.

  • art. 275, comma 4, c.p.p.

    Citata nella decisione sulla rilevanza della condizione di ultrasettantenne: la custodia in carcere per ultrasettantenni è esclusa in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ha ritenuto che tali esigenze esistessero qui.

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato per il principio secondo cui, in caso di annullamento di una precedente misura, il giudice deve verificare il superamento delle ragioni che avevano determinato l'adozione dell'originaria ordinanza e valutare eventuali elementi nuovi.

  • art. 310 c.p.p.

    Rilevante nel quadro delle verifiche sul mantenimento o modifica della misura cautelare e sull'adeguatezza della stessa nel tempo.

  • art. 27 c.p.p.

    Richiamato per indicare che la reiterazione della domanda cautelare successiva all'annullamento non è preclusa quando il giudice competente procede a sua autonoma valutazione anche se basa sugli stessi presupposti.

  • art. 649 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente richiamando il principio di giudicato cautelare; la Corte ha invece spiegato i limiti del giudicato e le circostanze in cui la nuova misura è lecita.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. p.

    Norma esecutiva richiamata per l'ordine di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.

Massime di principio

  • La dichiarazione di nullità di una precedente ordinanza cautelare non impedisce automaticamente l'adozione di un nuovo provvedimento restrittivo: è ammissibile una nuova misura se il giudice compie una valutazione autonoma o se emergono elementi processuali non valutati nella precedente decisione.
  • La condizione di ultrasettantenne esclude la custodia in carcere solo in mancanza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; l'età deve essere argomentata e correlata ai rischi concreti per l'adeguatezza e la gradualità della misura.
  • Il giudice può richiamare per relationem argomentazioni e documenti precedenti, compiendo comunque un vaglio motivato e autonomo: la mera riproduzione non è nulla se la motivazione complessiva è congrua rispetto agli elementi indiziari.
  • Per giustificare misure cautelari gravi sono determinanti elementi probatori concreti (es. intercettazioni, sentenze passate in giudicato, riscontri oggettivi) che dimostrino ruolo apicale e pericolosità sociale dell'indagato.
  • In appello o in sede di riesame la valutazione della gravità indiziaria deve considerare fatti nuovi e la modificazione del quadro indiziario; censure basate sui medesimi elementi gia¬ valutati difficilmente possono avere successo senza fatti nuovi.

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