Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31787/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l’anno d’imposta 2010, emesso nei confronti della società proprietaria di veicoli concessi in locazione finanziaria a terzi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo insussistente la pretesa fiscale nei confronti del concedente. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 99/2009; con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 113/2016, convertito in l. n. 160/2016. In sostanza, la ricorrente sosteneva che, per il periodo considerato, la disciplina applicabile individuasse come soggetti passivi della tassa sia il concedente-proprietario sia l’utilizzatore del veicolo, in via solidale.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il proprio precedente orientamento e la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 33/2020, affermando che, per i rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, in caso di veicoli concessi in leasing il soggetto passivo della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore. Poiché l’annualità d’imposta oggetto della lite è il 2010, la decisione della CTR che aveva escluso la debenza dell’imposta da parte della società concedente è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è l’utilizzatore del mezzo e non il concedente proprietario, per i rapporti d’imposta sorti nel periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016.
  • Le norme sopravvenute che riformulano la disciplina del tributo operano, salvo diversa previsione, solo per il futuro e non eliminano l’applicazione della disciplina interpretativa già efficace nel periodo anteriore.
  • Quando una questione di interpretazione normativa è stata già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità ed è stata poi avallata dalla Corte costituzionale, il ricorso che riproponga una diversa lettura della disciplina è infondato.
  • In presenza di una chiara ricostruzione del quadro normativo e di un orientamento nomofilattico consolidato, la pretesa fiscale nei confronti del concedente in leasing non può essere mantenuta per annualità in cui la legge attribuisce l’obbligazione esclusivamente all’utilizzatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.