Cassazione Civile, Ordinanza n. 31787/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l’anno d’imposta 2010, emesso nei confronti della società proprietaria di veicoli concessi in locazione finanziaria a terzi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo insussistente la pretesa fiscale nei confronti del concedente. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 99/2009; con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 113/2016, convertito in l. n. 160/2016. In sostanza, la ricorrente sosteneva che, per il periodo considerato, la disciplina applicabile individuasse come soggetti passivi della tassa sia il concedente-proprietario sia l’utilizzatore del veicolo, in via solidale.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il proprio precedente orientamento e la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 33/2020, affermando che, per i rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, in caso di veicoli concessi in leasing il soggetto passivo della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore. Poiché l’annualità d’imposta oggetto della lite è il 2010, la decisione della CTR che aveva escluso la debenza dell’imposta da parte della società concedente è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 7, comma 2, legge n. 99/2009
Richiamato dalla ricorrente come base normativa della pretesa impositiva; la Corte, in linea con la propria giurisprudenza, lo ricostruisce nel sistema della tassa automobilistica per i veicoli in leasing.
d.l. n. 113/2016, convertito in l. n. 160/2016
La Corte afferma che la disciplina introdotta nel 2016 ha effetto pro futuro e non incide sui rapporti d’imposta sorti nel periodo 15 agosto 2009 - 15 giugno 2016.
art. 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito in l. n. 125/2015
Viene indicato come norma di interpretazione autentica che, per il periodo considerato, stabilisce la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore del veicolo in leasing.
art. 10, commi 6 e 7, d.l. n. 113/2016, convertito in l. n. 160/2016
La Corte costituzionale ha ritenuto che tali commi non impediscano l’applicazione, per il periodo anteriore alla loro efficacia, della disciplina interpretativa che individua nell’utilizzatore l’unico soggetto passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È la disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è l’utilizzatore del mezzo e non il concedente proprietario, per i rapporti d’imposta sorti nel periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016.
- Le norme sopravvenute che riformulano la disciplina del tributo operano, salvo diversa previsione, solo per il futuro e non eliminano l’applicazione della disciplina interpretativa già efficace nel periodo anteriore.
- Quando una questione di interpretazione normativa è stata già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità ed è stata poi avallata dalla Corte costituzionale, il ricorso che riproponga una diversa lettura della disciplina è infondato.
- In presenza di una chiara ricostruzione del quadro normativo e di un orientamento nomofilattico consolidato, la pretesa fiscale nei confronti del concedente in leasing non può essere mantenuta per annualità in cui la legge attribuisce l’obbligazione esclusivamente all’utilizzatore.
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