Cassazione Penale, Sentenza n. 41422/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione sollevava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. per uso di prove inutilizzabili assunte in violazione dell'art. 191 c.p.p.; in particolare si deduceva la mancata formazione degli avvisi ex art. 199 c.p.p. al teste Marco Farella (coniuge di una coimputata) e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte tramite questionari e di altre deposizioni (Bertoli); (2) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per travisamento della prova e motivazione omessa/contraddittoria: si lamentava l'assenza di prova dell'entità dell'imposta evasa e l'uso di calcoli induttivi senza scorporo dei costi documentati; (3) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per sopravvenuta prescrizione dei reati contestati ai capi 3 e 6 (occultamento/distruzione di scritture relative ad anni d'imposta 2013-2016), sostenendo che, in favore del reo, dovesse ritenersi consumazione come distruzione nell'anno fiscale e quindi prescrizione; (4) violazione dell'art. 133 c.p. e omessa/manifesta illogicità motivazionale riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con la censura che il ruolo dell'imputato fosse marginale e che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valorizzato la condotta processuale positiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il profilo relativo all'art. 199 c.p.p.: la facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art.199 tutela il prossimo congiunto e non si estende automaticamente ai coimputati, per cui la mancata attestazione non ha determinato nullità con riferimento alle dichiarazioni sul ricorrente; le restanti doglianze collocate nel primo motivo (inutilizzabilità dei questionari, mancata interruzione delle escussioni) sono state dichiarate inammissibili perché nuove e non dedotte in sede di appello, ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p. Il secondo motivo (circa la quantificazione dell'imposta e travisamento della prova) è stato anch'esso dichiarato inammissibile per essere nuovo. Il terzo motivo (prescrizione per i capi 3 e 6) è inammissibile perché il giudice ha interpretato l'imputazione come fondata primariamente sull'occultamento (reato permanente) e solo secondariamente, in via prudenziale, sulla distruzione (reato istantaneo); spetta al ricorrente dimostrare che si tratti di distruzione e la sua collocazione temporale, cosa non effettuata. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è motivato con elementi negativi (precedente penale e condotta processuale che addossava responsabilità ad altri), sicché la valutazione discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in cassazione. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (con richiamo alla sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
Art.10 (occultamento/distruzione delle scritture) interpretato principalmente come ipotesi di occultamento (reato permanente): la prescrizione decorre dal termine dell'accertamento tributario; le altre disposizioni individuano le condotte di evasione contestate.
art. 191, art. 199, art. 606 comma 1 (lett. b, c, e) e comma 3, art. 616
Art.199: la facoltà di astenersi dal deporre tutela il prossimo congiunto e non i coimputati; la mancata formalizzazione degli avvisi può colpire dichiarazioni riferite alla responsabilità del congiunto ma non automaticamente quelle riguardanti un diverso imputato. Art.191: richiamata come norma di corretto assenso probatorio. Art.606 (comma 1 e 3): delimita le ragioni di ricorso in Cassazione e vieta l'introduzione in sede di legittimità di questioni nuove non rimesse al giudice di merito. Art.616: perdita delle spese a carico del ricorrente per inammissibilità.
Art.133: le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico; richiedono elementi positivi e la valutazione resta discrezionale del giudice di merito. Art.62-bis: non è richiesto che il giudice esamini ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente indicare gli elementi preponderanti ostativi al riconoscimento.
Richiamato in ordine alla funzione dell'art.199 c.p.p.: la norma tutela il dichiarante dal dover deporre contro il congiunto evitando che una eventuale falsa testimonianza resti scriminata.
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione in via equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende; giustifica la facoltà di liquidare un importo equitativo in caso di inammissibilità non colposa.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni di fatto o di inutilizzabilità di prove che non siano già state dedotte in sede di appello: tali censure risultano inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La norma di tutela del prossimo congiunto (art.199 c.p.p.) non si applica automaticamente ai coimputati: la facoltà di astenersi riguarda il rapporto familiare e non impedisce l'acquisizione di dichiarazioni relative a responsabilità di altri imputati.
- Per i delitti relativi a documentazione contabile va sempre verificata la natura dell'illecito (distruzione istantanea vs occultamento permanente): se prevale la contestazione di occultamento la prescrizione decorre dal termine dell'accertamento; se il ricorrente intende far valere la diversa natura (distruzione), è suo onere provarlo in sede di merito.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudice di merito e richiede elementi positivi; il giudice deve motivare indicando gli elementi ostativi principali, ma non è tenuto a un esame puntuale di tutte le deduzioni difensive.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese e a corresponsioni in favore della Cassa delle ammende; l'ammontare può essere determinato equitativamente quando non sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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