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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18818/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società che gli aveva conferito l’incarico di predisporre la proposta di concordato preventivo, raccogliere e aggiornare la documentazione contabile e assistere la società sino alla conclusione della procedura. Il giudice delegato aveva respinto la domanda e il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva confermato il diniego ritenendo che la prestazione fosse stata eseguita in modo gravemente negligente: la proposta concordataria conteneva dati patrimoniali inattendibili, era priva di una attestazione idonea a seguito di modifiche sostanziali, ed era comunque inidonea a consentire l’ammissione alla procedura e l’omologazione. Il ricorrente ha censurato il decreto deducendo: 1) violazione dell’art. 96 l.fall. per la presunta carenza di specificità della motivazione del giudice delegato; 2) violazione degli artt. 2233 e 2236 c.c. e 161 l.fall., sostenendo che le criticità riguardavano l’attività dell’attestatore, non dell’advisor, e che, in ogni caso, per prestazioni complesse sarebbe richiesta solo colpa grave; 3) violazione degli artt. 111 e 161 l.fall. sul regime di prededuzione dei crediti sorti per atti legalmente compiuti; 4) violazione dell’art. 36 Cost. e delle stesse norme civilistiche e fallimentari, per avere escluso integralmente il compenso nonostante le prestazioni svolte e la loro complessità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ricorso per cassazione proposto contro il decreto sull’opposizione allo stato passivo investe solo il decreto del tribunale, che sostituisce integralmente quello del giudice delegato, sicché non rileva la motivazione di quest’ultimo. Ha dichiarato per gran parte inammissibili e per il resto infondati i motivi secondo, terzo e quarto, osservando che il tribunale aveva accertato in fatto, con valutazione non adeguatamente censurata, che il professionista aveva predisposto una proposta di concordato con dati inattendibili e aveva omesso una nuova attestazione a fronte di modifiche sostanziali, in violazione dei requisiti legali di ammissibilità della procedura. In tale quadro la prestazione non era stata eseguita con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., e l’eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento era legittima, con conseguente esclusione del diritto al compenso e mancata ammissione del credito al passivo. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 96 l.fall.

    invocato dal ricorrente per contestare la motivazione del rigetto della domanda di ammissione al passivo; la Corte ha escluso la rilevanza della censura perché il ricorso per cassazione avverso il decreto sull’opposizione investe solo il provvedimento del tribunale.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di diritto al compenso del professionista; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha negato il compenso per inadempimento della prestazione.

  • art. 2236 c.c.

    invocato per sostenere che, in prestazioni di particolare difficoltà, la responsabilità del professionista sarebbe limitata a dolo o colpa grave; la Corte ha precisato che ciò riguarda l’azione risarcitoria, non esclude l’eccezione di inadempimento e il diniego del compenso quando la prestazione sia inadeguata.

  • art. 161 l.fall.

    richiamato sia per i requisiti del piano e della relazione del professionista, sia per l’obbligo di nuova attestazione in caso di modifiche sostanziali; la Corte ha valorizzato tali prescrizioni come condizioni legali di ammissibilità della procedura.

  • art. 160 l.fall.

    richiamato per i requisiti della proposta concordataria e per il necessario pagamento minimo dei creditori chirografari; la Corte ha considerato decisive le carenze della proposta rispetto a tali requisiti.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la prestazione professionale va eseguita con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’incarico; l’inattendibilità dei dati e la violazione dei requisiti legali integrano inadempimento.

  • art. 1460 c.c.

    consente al curatore di rifiutare il pagamento del compenso mediante eccezione di inadempimento quando la prestazione del professionista sia inesatta o inidonea al raggiungimento dello scopo contrattuale.

  • art. 111 l.fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prededuzione; la Corte non ha accolto la tesi, ritenendo invece escluso il credito per inadempimento.

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a un compenso proporzionato; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo alla luce dell’accertato inadempimento.

  • art. 1176, comma 2°, c.c.

    la diligenza professionale va valutata in concreto rispetto alla natura dell’incarico e alle regole inderogabili che disciplinano la procedura concordataria.

  • art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.

    indicato quale esempio degli obblighi di contenuto della proposta concordataria, che deve essere completa e funzionale alla decisione dei creditori.

  • art. 172, comma 2, l.fall.

    richiamato per sottolineare la necessità di rispettare i requisiti di forma-contenuto e la completezza degli atti e degli allegati del procedimento.

  • art. 67, terzo comma, lettera d), l.fall.

    richiamato come requisito soggettivo del professionista attestatore designato dal debitore.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    richiamato nel passaggio in cui si afferma che la veridicità dei dati aziendali è condizione di ammissibilità della domanda concordataria.

  • art. 173, comma 3, l.fall.

    citato per affermare che, se emerge la mancanza originaria di veridicità dei dati, il tribunale può revocare l’ammissione al concordato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto contro il decreto reso sull’opposizione allo stato passivo investe soltanto la decisione del tribunale, che sostituisce integralmente il provvedimento del giudice delegato; eventuali vizi motivazionali di quest’ultimo non sono, di per sé, decisivi.
  • Il professionista incaricato di predisporre una proposta di concordato preventivo e gli atti connessi deve eseguire la prestazione con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni legali che disciplinano contenuto, allegazioni e attendibilità dei dati della proposta.
  • La predisposizione di una proposta concordataria con dati patrimoniali inattendibili o incompleti, ovvero priva della nuova attestazione richiesta in caso di modifiche sostanziali, integra inadempimento contrattuale del professionista se compromette la funzionalità della prestazione al risultato perseguito dal cliente.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere opposta al professionista anche quando il contratto abbia ad oggetto un’obbligazione di mezzi e anche se la prestazione non è stata totalmente omessa, purché sia stata eseguita in modo inesatto o inidoneo allo scopo.
  • Per negare il compenso al professionista non è necessario dimostrare i presupposti rigorosi della risoluzione per inadempimento; è sufficiente accertare che la prestazione, per come svolta, sia stata oggettivamente inidonea a soddisfare l’interesse del cliente e a conseguire il risultato contrattualmente perseguito.
  • La limitazione di responsabilità dell’art. 2236 c.c. riguarda il giudizio risarcitorio e non impedisce, di per sé, il rifiuto del compenso quando l’inesatta esecuzione della prestazione sia stata accertata in concreto.
  • Nel concordato preventivo la veridicità dei dati aziendali e il rispetto delle regole formali e sostanziali di legge costituiscono presupposti essenziali di ammissibilità: la loro violazione può riflettersi sulla validità dell’attività professionale svolta nella fase preparatoria.
  • La valutazione dell’adempimento del professionista va compiuta ex ante, avuto riguardo alla natura dell’incarico e alla sua idoneità funzionale al risultato richiesto, non ex post solo sulla base dell’esito finale della procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConcordato preventivoImpugnazioniInadempimentoMora
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaEccessiva onerosità sopravvenutaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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