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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33854/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 della legge n. 354 del 1975, proposta da un detenuto che stava espiando una pena residua di tre anni di reclusione per reati di truffa, con fine pena indicato al 27 gennaio 2027. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen., per asserita errata valutazione degli elementi emersi e, in particolare, del percorso trattamentale; manifesta illogicità della motivazione; omessa valutazione di elementi decisivi; violazione del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost. La data della decisione del Tribunale di sorveglianza non è indicata nel testo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e generico, oltre che diretto a ottenere una nuova valutazione di elementi fattuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente valutato gli elementi disponibili e formulato un giudizio completo e coerente sulla personalità del condannato e sulla concedibilità del beneficio; le doglianze si limitavano a contestare tale valutazione senza individuare vizi giuridici o motivazionali apprezzabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p. È stata inoltre disposta, ricorrendone le condizioni, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003. Decisione assunta il 10 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il Tribunale di sorveglianza -contrariamente alle deduzioni difensive - risulta aver adeguatamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, giungendo a formulare un giudizio completo e lineare, circa la personalità del condannato e in punto di concedibilità dell’invocato beneficio.

    La decisione sulla concedibilità dell’affidamento in prova richiede una valutazione degli elementi disponibili e della personalità del condannato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguata quella compiuta dal Tribunale di sorveglianza.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    A fronte delle argomentazioni contenute nell’avversata decisione - non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, nonché espresse con motivazione ampia e coerente - il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati, invocando una rivalutazione dei presupposti della concessione della auspicata misura e lamentando, in maniera generica, la sussistenza dei presupposti applicativi della stessa.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare specifici vizi di legittimità; non possono limitarsi a sollecitare una nuova valutazione dei fatti o a formulare contestazioni generiche contro una motivazione adeguata.

  • art. 27 Cost.

    A fronte delle argomentazioni contenute nell’avversata decisione - non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, nonché espresse con motivazione ampia e coerente - il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati, invocando una rivalutazione dei presupposti della concessione della auspicata misura e lamentando, in maniera generica, la sussistenza dei presupposti applicativi della stessa.

    La dedotta violazione della finalità rieducativa della pena non consente, di per sé, di ottenere in cassazione una rivalutazione dei presupposti fattuali del beneficio, in assenza di specifici vizi della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che ricorra un’ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

    La Corte dispone, quando ne ricorrono le condizioni, l’annotazione prevista dalla norma in materia di protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali e dei presupposti di concedibilità di una misura alternativa quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione coerente e non presenta vizi giuridici o manifesta illogicità.
  • Le censure contro il diniego di una misura alternativa devono indicare in modo specifico i vizi della decisione; la contestazione generica della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza e la mera affermazione della sussistenza dei presupposti del beneficio non sono sufficienti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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