Cassazione Penale, Sentenza n. 9140/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Adriano era stato condannato per il delitto ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 per aver indicato nel Modello Unico 2013 (anno imponibile 2012) un reddito imponibile di 176.827 euro, di cui 121.864 euro derivanti dalla quota di partecipazione, mentre il reddito effettivo di partecipazione era di 572.026 euro, con una imposta evasa pari a 193.569 euro. Ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi che lamentavano, tra l'altro: l'inutilizzabilità dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza perché l'autorizzazione sarebbe stata limitata alla persona fisica e non alla società; carenze di motivazione sull'uso dei dati fiscali; mancata considerazione del fatto che la tenuta della contabilità era affidata a terzi; rilevanza delle "fatture pro forma" e mancati incassi pari a 525.202 euro; errata qualificazione del regime contabile (semplificata vs ordinaria); e l'omessa acquisizione di una consulenza econometrica per quantificare i ricavi effettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono ritenuti manifestamente infondati e generici: la Corte ha richiamato il principio secondo cui eventuali irregolarità formali dell'autorizzazione all'accesso domiciliare ai fini fiscali non incidono sull'accertamento penale, perché le attività di verifica fiscale hanno natura amministrativa e costituiscono notitia criminis utilizzabile in sede penale. Inoltre il ricorrente non ha indicato puntualmente quali elementi acquisiti nell'accesso domiciliare sarebbero inutilizzabili né come la loro esclusione avrebbe inciso sulla "prova di resistenza". I restanti motivi sono stati ritenuti una mera rivalutazione critica delle prove (vietata in sede di legittimità) e non hanno evidenziato illogicità manifesta della motivazione della Corte d'appello. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e nella considerazione della giurisprudenza citata).
Norme richiamate
Norma penale contestata quale fattispecie di reato per la quale è stata pronunciata la condanna (evasione fiscale mediante dichiarazione infedele)
comma 1, lett. c) e lett. e)
Articolo richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto alcuni motivi manifestamente infondati o generici ai sensi delle lettere citate
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per spiegare che l'autorizzazione all'accesso domiciliare ha natura amministrativa e la sua eventuale irregolarità non si riverbera automaticamente sull'utilizzabilità delle risultanze in sede penale
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata esclusivamente per motivare la requisitoria del Pubblico Ministero secondo quanto previsto dalla legge citata
Norma invocata per la determinazione della sanzione pecuniaria e per la valutazione circa l'assenza di colpa nell'origine dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'irregolarità formale dell'autorizzazione all'accesso domiciliare per fini fiscali non comporta automaticamente l'inutilizzabilità penale delle risultanze: le verifiche fiscali sono attività amministrative e i dati raccolti possono costituire notitia criminis.
- In cassazione, chi contesta l'utilizzabilità di singoli elementi probatori deve indicare esattamente quali siano gli elementi da espungere e dimostrare in che modo la loro esclusione avrebbe inciso sulla "prova di resistenza"; la mera asserzione di inutilizzabilità è generica e porta all'inammissibilità del motivo.
- La Corte di Cassazione non può rivalutare nel merito le prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Se fatture sono state effettivamente utilizzate dai clienti (ad es. per detrarre IVA), ciò costituisce elemento probatorio della loro genuinità e può rendere superflua una perizia contabile o econometrica richiesta in via subordinata.
- La responsabilità penale per dichiarazioni fiscali può essere attribuita anche al socio controllante o al soggetto cui è imputabile la dichiarazione, indipendentemente dal fatto che l'operativa contabile fosse gestita da un terzo; l'elemento decisivo è il contenuto e la titolarità della dichiarazione stessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9124/2025 del 05/03/2025
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9125/2025 del 05/03/2025
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9129/2025 del 05/03/2025
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9130/2025 del 05/03/2025
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9131/2025 del 05/03/2025
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9132/2025 del 05/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →