Cassazione Penale, Sentenza n. 46392/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte di Appello di Palermo, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento per reati di bancarotta (artt. 110 c.p., 216 n.1 e n.2, 219 legge fallimentare) in qualità di legale rappresentante della ditta individuale fallita. Il ricorrente proponeva sette motivi: 1) nullità per mancata notifica all'imputato contumace dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e quindi nullità del processo d'appello; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla quantificazione delle somme distratte (in particolare il prelievo di euro 300.000,00 e l'ammontare indicato di euro 740.406,53); 3) carenza di motivazione sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale; 4) mancata considerazione della qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 217 l.f.; 5) carenza di motivazione circa la bancarotta documentale e il relativo dolo; 6) mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 7) vizio di motivazione e conseguente prescrizione relativamente all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità (art. 157 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (mancata notifica dell'estratto contumaciale) il Collegio ha rilevato che l'eccezione non era stata sollevata in appello, pertanto era inedita e tardiva; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che qualifica tale omissione come nullità a regime intermedio che va eccepita tempestivamente. Per gli altri motivi la Suprema Corte ha ritenuto che si trattasse di doglianze in massima parte di natura fattuale o generiche (insufficiente prova della quantificazione delle distrazioni, elemente soggettivi, qualificazioni giuridiche, bancarotta documentale, attenuanti generiche) già affrontate e motivate dai giudici di merito; molte doglianze sono state ritenute meramente reiterative o non specificamente argomentate. Inoltre il motivo relativo all'aggravante per danno patrimoniale è stato considerato inammissibile per essere sollevato per la prima volta in cassazione. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato per gli articoli relativi alla partecipazione e alle circostanze (es. art. 110 c.p.) e per la disciplina delle aggravanti/attenuanti (art. 62-bis, art. 157 c.p.), interpretati nella sentenza come riferimenti normativi per la qualificazione della responsabilità penale e per la valutazione delle circostanze.
art. 216 comma 1 n.1 e n.2, art. 219 commi 1 e 2, art. 217
Applicata per qualificare le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo (distrazione di somme, tenuta delle scritture, impossibilità di ricostruzione del patrimonio).
art. 178, art. 548, art. 173 disp. att., art. 606 lett. b) ed e), art. 616
Art. 178 e regole sulla nullità e decorrenza dei termini richiamati con riguardo alla notifica dell'estratto contumaciale; art. 606 lett. b) ed e) indicati come criterio per censurare vizi di motivazione; art. 616 applicato per la condanna alle spese in caso di inammissibilità.
Citata in relazione alla disciplina transitoria sulle notifiche agli imputati contumaci; il ricorrente lamentava la mancata applicazione di una norma transitoria, ma tale eccezione non era stata tempestivamente sollevata.
Richiamata per evidenziare che la modifica normativa ha limitato la possibilità per l'imputato di proporre ricorso personale per cassazione, con conseguenze sulla rilevanza dell'omessa notifica e sulla decorrenza dei termini se è stata conferita procura al difensore.
sentenza Corte costituzionale n. 317/2009
Richiamata per il principio secondo cui omissioni di notifica a contumaci possono comportare la nullità del decreto di citazione in appello e della sentenza d'appello, se non eccepite tempestivamente.
Massime di principio
- Le nullità relative alla notifica dell'estratto contumaciale configurano, in genere, nullità a regime intermedio e devono essere eccepite tempestivamente nel corso del procedimento d'appello; se sollevate per la prima volta in cassazione sono normalmente inammissibili.
- La Corte di cassazione non è luogo per una nuova valutazione dei fatti o per ricalcoli probatori: i motivi che si limitano a contestare valutazioni di merito senza indicare specifici vizi di diritto o di motivazione sono di norma inammissibili o rigettati.
- Per censurare la motivazione dei giudici di merito è necessario precisare in che modo la motivazione sia insufficiente, contraddittoria o illogica, indicando passaggi specifici; deduzioni generiche non soddisfano i criteri di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
- La contestazione della quantificazione del danno o delle somme distratte richiede puntuale riferimento alle prove e alle risultanze processuali: la mera riproduzione parziale di dichiarazioni del curatore o affermazioni generiche non è sufficiente in cassazione.
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere sostenute con elementi di fatto concreti già in sede di merito o d'appello; sollevare tali ragioni per la prima volta in cassazione espone al rigetto per inammissibilità.
- Cambiamenti normativi (es. limitazioni al ricorso personale per cassazione) possono incidere sulla rilevanza delle omissioni di notifica: va valutato se il difensore abbia avuto la possibilità di conoscere il provvedimento e agire tempestivamente.
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