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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28097/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile, deducendo due motivi: primo, la contestazione della responsabilità per il tentativo di estorsione, con richiesta sostanziale di rivalutazione del compendio probatorio e delle dichiarazioni della persona offesa; secondo, la richiesta di riqualificare il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assumendo l'assenza del dolo di estorsione e la natura non estorsiva delle pretese economiche avanzate. La Corte rileva che entrambe le doglianze mirano in realtà a una nuova lettura dei fatti e delle prove e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti; ha inoltre evidenziato che la sentenza di appello aveva motivato in modo adeguato e immune da criticità, richiamando l'attendibilità della persona offesa, riscontrata da ulteriori testimonianze, nonché l'esistenza del dolo di estorsione alla luce dell'arbitrarietà delle pretese economiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del tentativo, in relazione al reato contestato di estorsione tentata.

  • art. 629 c.p.

    richiamato come norma dell'estorsione, rispetto alla quale era contestato il tentativo e la sussistenza del dolo estorsivo.

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicata nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, pur formalmente veicolate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • La qualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anziché in estorsione, richiede una concreta critica della motivazione di merito; se i giudici di merito hanno logicamente valorizzato l'arbitrarietà delle pretese economiche e il dolo estorsivo, la diversa lettura proposta dal ricorrente non è scrutinabile in cassazione.
  • Quando la motivazione di merito reputa attendibile la persona offesa e la sua narrazione sia riscontrata da ulteriori elementi testimoniali, la censura che pretende di contestarne la credibilità tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, non ammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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