Cassazione Penale, Sentenza n. 2133/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per rapina aggravata e reati connessi: Statella deduce violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo l'assenza di prova concreta della sua partecipazione, dato che le dichiarazioni iniziali del coimputato Abate erano poi smentite e non corroborate da ulteriori riscontri; Lupo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione oltre al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p., sostenendo che era fisicamente distante dal luogo della rapina e che aveva solo un ruolo marginale consistente nella disponibilità dell'autovettura usata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per manifesta infondatezza. Per Statella la Corte d'Appello aveva motivato in modo esaustivo e coerente, richiamando elementi probatori tra cui i tabulati telefonici e la sua funzione di "palo" esterno, rendendo la ricostruzione dei giudici di merito non sindacabile in sede di legittimità se non con argomentazioni di merito. Per Lupo la Corte d'Appello aveva adeguatamente confermato la responsabilità, accertando il concorso nel furto dell'autovettura e il contributo significativo alla rapina, escludendo l'applicabilità dell'attenuante di partecipazione minima prevista dall'art. 114 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile solo quando il contributo del concorrente sia causalmente del tutto marginale rispetto alla realizzazione del reato; nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che il comportamento del Lupo abbia avuto un contributo significativo, escludendo l'attenuante.
Richiama il limite della cognizione della Corte di Cassazione: non è consentita una rivalutazione del merito probatorio; le censure che propongono una diversa lettura dei fatti senza dedurre un vizio di diritto sono inammissibili.
In caso di declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la Corte dispone la condanna alle spese processuali e può irrogare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; qui è stata applicata la misura di euro 3.000 per ciascun ricorrente.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; il P.G. ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi ai sensi della disciplina emergente dal decreto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i ricorsi basati su una diversa valutazione dei fatti o su una alternativa ricostruzione probatoria sono generalmente inammissibili.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario individuare un vizio di diritto o un evidente vizio di motivazione logicamente decorrente dalle stesse premesse, non una semplice contrapposizione interpretativa dei fatti.
- L'attenuante di partecipazione minima ex art. 114 c.p. richiede che il contributo del concorrente sia causalmente marginale e che il reato sarebbe avvenuto comunque senza la sua attività; la sua applicabilità va valutata con rigore.
- Prove tecniche come tabulati telefonici e l'accertamento del ruolo di "palo" o della disponibilità di un veicolo possono costituire elementi decisivi per l'accertamento della responsabilità in reati collettivi come la rapina.
- In caso di inammissibilità dei ricorsi possono essere disposte condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende; pertanto un ricorso poco fondato può comportare sanzioni economiche aggiuntive.
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