Cassazione Penale, Ordinanza n. 10220/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per i reati di incendio e danneggiamento aggravato, nonché per truffa aggravata in continuazione, con riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità per entrambi i reati contestati, censurando la ricostruzione dei fatti; 2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in punto trattamento sanzionatorio; 3) vizio di motivazione sulla conferma della condanna risarcitoria e sul riconoscimento della provvisionale in favore di una parte civile, oltre che sulle spese processuali del grado. La parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. Nel procedimento di legittimità la Corte ha ritenuto il primo motivo una doglianza di fatto, il secondo manifestamente infondato perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio risultava presente, e il terzo non consentito quanto alla provvisionale, oltre che reiterativo e comunque infondato quanto alle statuizioni civili e alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato l'istanza di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile Assicurazioni Generali s.p.a., ritenendola tardiva e comunque non dovuta nel caso concreto, perché l'attività difensiva svolta in legittimità non superava la soglia minima richiesta per la liquidazione delle spese in favore della parte civile nel rito camerale ex artt. 610 e 611 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come norma in base alla quale è stata ritenuta la recidiva nel titolo di reato contestato in appello, pur essendo poi esclusa nel trattamento sanzionatorio
norma incriminatrice relativa all'incendio doloso, contestata e confermata nei gradi di merito
norma incriminatrice posta a base di uno dei reati contestati, confermata nei gradi di merito
richiamato come parametro per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul punto fosse presente e non viziata
richiamato per disciplinare il procedimento camerale di legittimità e la valutazione della richiesta di spese della parte civile
richiamato per il rito camerale e per il termine di deposito delle conclusioni della parte civile, ritenute tardive
non citato espressamente nel testo fornito
art. 5466 del 28/01/2004
richiamato per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte civile può ottenere le spese se ha effettivamente svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione
art. 43886 del 26/04/2019
richiamato per il principio secondo cui la provvisionale assegnata in sede di condanna generica non è impugnabile per cassazione perché destinata a essere assorbita dalla liquidazione definitiva
art. 7425 del 28/01/2016
richiamato in tema di spese alla parte civile nel giudizio camerale di legittimità
art. 44280 del 13/09/2016
richiamato per escludere il riconoscimento delle spese alla parte civile in presenza di memorie non idonee a integrare una difesa effettiva nel rito camerale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio o in contestazioni di merito sulla ricostruzione dei fatti.
- La doglianza di vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata indica i criteri di cui all'art. 133 c.p. e rende percepibile l'iter logico seguito per la determinazione della pena.
- La provvisionale riconosciuta alla parte civile in sede di condanna generica non è autonomamente impugnabile per cassazione, perché ha natura provvisoria e non è destinata al giudicato, restando assorbita dalla liquidazione definitiva del danno.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la parte civile può ottenere le spese solo se ha già ottenuto il risarcimento o la restituzione in sede di merito e se ha svolto un'attività difensiva effettiva e non meramente formale nel giudizio di legittimità.
- La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile deve rispettare i termini previsti per il deposito delle conclusioni nel rito camerale; il deposito tardivo comporta il rigetto della domanda.
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