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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32001/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un monastero, di un avviso di pagamento TARSU relativo all'anno d'imposta 2013 emesso dal Comune di Napoli. In primo grado e in appello il contribuente chiedeva il riconoscimento dell'esenzione dall'intera superficie del complesso monastico, assumendo che l'area fosse chiusa e destinata alla preghiera, alla vita comune e alla formazione religiosa. Con il ricorso per cassazione il monastero deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 1, 65 e 68 del d.lgs. 507/1993, nonché del regolamento comunale ratione temporis vigente, sostenendo che dovesse essere riconosciuta l'esenzione dalla tassa rifiuti per l'intera superficie del monastero. Il Comune resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la TARSU è un prelievo correlato alla produzione e al conferimento di rifiuti e che non esiste una norma generale che esoneri dalla tassa le superfici di monasteri o di immobili adibiti ad alloggi di suore e ecclesiastici. Ha inoltre osservato che la contribuente non aveva allegato né dimostrato condizioni oggettive di esclusione dal conferimento dei rifiuti per i locali non destinati al culto, i quali producono rifiuti come qualsiasi edificio. È stato ritenuto applicabile il regolamento comunale che esclude dalla tariffa solo i locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte in cui si svolgono le funzioni religiose, con esclusione degli annessi locali adibiti ad abitazione o ad usi diversi. Non è stata considerata pertinente la disciplina regolamentare sopravvenuta nel 2017, perché successiva al periodo d'imposta 2013 e priva di efficacia retroattiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    In materia di TARSU non prevede un'esenzione generale per immobili di enti religiosi o per alloggi di suore ed ecclesiastici; il tributo resta dovuto in base alla produzione dei rifiuti.

  • art. 65 d.lgs. 507/1993

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'esenzione, ma la Corte non vi riconosce una base per l'esclusione dell'intera superficie del monastero.

  • art. 68 d.lgs. 507/1993

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza; la Corte non ravvisa una violazione utile a escludere il prelievo.

  • art. 238 d.lgs. 152/2006

    Confermato come disposizione che, nella sostanza, condividendo la ratio della TARSU, lega il prelievo alla gestione e produzione dei rifiuti urbani.

  • Regolamento del Comune di Napoli

    Prevede l'assoggettamento a tariffa, con esenzione limitata, soltanto per i locali destinati al culto religioso nella parte in cui si svolgono le funzioni religiose, escludendo i locali annessi adibiti ad abitazione o ad usi diversi.

  • Deliberazione consiliare del 30.3.2017 n. 17

    Ha approvato modifiche regolamentari sopravvenute, ma non applicabili retroattivamente all'anno d'imposta 2013.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La tassa rifiuti è dovuta in relazione alla produzione e al conferimento dei rifiuti; l'esenzione non può essere desunta in via analogica o estensiva in assenza di una previsione normativa espressa.
  • Per ottenere l'esclusione dalla TARSU/TIA non basta la destinazione religiosa o comunitaria dell'immobile: occorre allegare e dimostrare una condizione oggettiva di non producibilità o di esclusione dal conferimento dei rifiuti per i locali interessati.
  • Le agevolazioni regolamentari per i locali destinati al culto vanno interpretate restrittivamente e limitate alle sole aree in cui si svolgono le funzioni religiose, restando imponibili gli annessi locali adibiti ad abitazione o ad usi diversi.
  • Le sopravvenute modifiche regolamentari non hanno efficacia retroattiva se non espressamente prevista, e non possono essere invocate per ridurre il tributo dovuto per annualità anteriori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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