Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14948/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Due società agivano contro una società concessionaria autostradale chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'affidamento riposto nella futura conclusione di un contratto relativo all'utilizzo e alla commercializzazione di un sistema di prevenzione incidenti da nebbia denominato "Deep View". La vicenda, ricostruita in modo neutro, riguardava una serie di accordi e trattative: una prima partecipazione societaria nella società che aveva sviluppato il sistema; la cessione delle quote a terzi; un successivo accordo tra una delle società attrici e la concessionaria per l'acquisto delle quote e per la collaborazione alla commercializzazione; un'ulteriore intesa per la sperimentazione del sistema su un tratto autostradale; la successiva revoca di un contributo pubblico e il mancato approdo a un contratto stabile di utilizzo della tecnologia. Le attrici chiedevano il ristoro di più voci di danno, tra cui il contributo revocato, le perdite di bilancio per ricerca e sviluppo e il costo di acquisto delle quote societarie. Nel ricorso per cassazione si contestavano, da un lato, la sentenza di primo grado per omessa pronuncia e falsa applicazione dei principi sulla responsabilità precontrattuale e sulla risarcibilità del danno ex art. 1337 c.c. e art. 2043 c.c.; dall'altro, l'ordinanza di appello resa ex art. 348-bis c.p.c. I motivi insistevano sulla dedotta malafede precontrattuale della convenuta, sull'esistenza di un affidamento qualificato nella futura conclusione del contratto, sulla causalità tra il comportamento della convenuta e la revoca del contributo pubblico, sulla qualificazione delle spese di sperimentazione e sviluppo come danno emergente risarcibile e sulla risarcibilità delle somme spese per l'acquisto della partecipazione societaria. La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili: quanto al primo, per violazione dell'art. 366 c.p.c. in ragione della pedissequa e sovrabbondante trascrizione degli atti e, nel merito dei motivi, perché le doglianze erano in larga parte fattuali, generiche o comunque volte a ottenere una rivalutazione del merito; quanto al secondo, perché l'ordinanza di appello era coerente con la sentenza e non autonomamente impugnabile nei termini prospettati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: il primo, proposto contro la sentenza di primo grado, per difetto del requisito di sintesi e per l'inammissibilità delle censure di merito mascherate da vizi di legittimità; il secondo, proposto contro l'ordinanza di appello ex art. 348-bis c.p.c., perché l'ordinanza si conformava alla decisione di primo grado e non introduceva rationes decidendi autonome impugnabili. Le ricorrenti sono state condannate in solido alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la Corte rileva che le doglianze miravano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e non a un vero vizio di omessa pronuncia.

  • art. 1337 c.c.

    La Corte ribadisce che la responsabilità precontrattuale tutela l'interesse contrattuale negativo e presuppone una violazione della buona fede nelle trattative o nella formazione del contratto non concluso.

  • art. 2043 c.c.

    È evocato in combinazione con l'art. 1337 c.c. per il risarcimento del danno, ma la Corte conferma che il danno risarcibile in sede precontrattuale resta circoscritto all'interesse negativo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Le censure formalmente di violazione di legge vengono considerate, in sostanza, richieste di rivalutazione del merito o comunque non autosufficienti.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte esclude che i motivi individuino un vero omesso esame di fatti decisivi, trattandosi piuttosto di contestazioni fattuali e di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La pedissequa trascrizione integrale degli atti e dei provvedimenti non soddisfa il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa e comporta inammissibilità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'ordinanza di appello di inammissibilità viene ritenuta non utilmente aggredibile con censure che ripropongano le stesse doglianze già disattese in primo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando l'ordinanza d'appello si conforma alla sentenza di primo grado, non emergono autonome rationes decidendi idonee a fondare un distinto ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    La Corte lo richiama per dichiarare inammissibili censure che si limitano a contestare un principio di diritto già consolidato, qui quello sul contenuto dell'interesse negativo nella responsabilità precontrattuale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione, ma la Corte non ravvisa un vizio reale di motivazione costituzionalmente rilevante.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente o mancante viene esclusa perché la decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente e coerente nei limiti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti soccombenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012

    È il parametro richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella responsabilità precontrattuale il risarcimento è circoscritto all'interesse negativo: spese inutilmente sostenute nelle trattative e perdita di occasioni alternative, non già al vantaggio economico che sarebbe derivato dall'esecuzione del contratto non concluso.
  • Le censure di legittimità non possono risolversi in una diversa ricostruzione dei fatti o in una rivalutazione delle prove; quando il motivo pretende una nuova valutazione del merito è inammissibile.
  • La deduzione di violazione di legge deve individuare una reale regola giuridica erroneamente applicata; se il motivo non chiarisce quale danno concreto sia stato illegittimamente escluso, la censura è generica e inammissibile.
  • La pedissequa trascrizione integrale degli atti processuali e dei provvedimenti impugnati non sostituisce l'esposizione sommaria dei fatti della causa richiesta dall'art. 366 c.p.c.
  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non è utilmente impugnabile quando si conformi alla sentenza di primo grado e non rechi autonome rationes decidendi.
  • Per la risarcibilità del pregiudizio in sede precontrattuale non basta allegare un sacrificio patrimoniale: occorre anche allegare e provare un comportamento contrario a buona fede causalmente collegato a quel danno.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.