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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27478/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione depositato dal difensore del Pecorelli contestava: (i) violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per presunta omissione di valutazione delle doglianze difensive depositate in udienza (memoria del 20/02/2025) in cui si sosteneva, tra l'altro, che i reati di reimpiego e riciclaggio non sarebbero configurabili se il fatto presupposto fosse l'intestazione fittizia e che il reato di intestazione fittizia contestato al capo m) dovesse assorbirsi nei reati di reimpiego/autorriciclaggio contestati ai capi b) e n); (ii) violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe negato l'idoneità di misure meno afflittive valorizzando l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e, perciò, le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., mentre tale aggravante non risultava contestata nei capi di imputazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo (inammissibile/infondato), ritenendo che il Tribunale avesse chiarito che il reato presupposto dei capi b) e n) fosse il reato associativo e non l'intestazione fittizia, e che la difesa non aveva dimostrato né l'identità oggettiva né la sovrapponibilità temporale necessarie per far operare la clausola di riserva dell'art. 512-bis cod. pen. (assorbimento). Ha però accolto il secondo motivo: il Tribunale aveva effettivamente basato la valutazione delle esigenze cautelari sulla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. collegata all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che invece non risultava contestata; ciò ha reso illegittima la valutazione cautelare. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte concernente le esigenze cautelari e le statuizioni conseguenziali e ha rinviato al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari; ha respinto il ricorso nel resto. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto se non è richiesta la trattazione orale entro i termini; qui giustifica il rito con assenza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Regola analogamente il contraddittorio scritto; richiamato per spiegare la forma procedurale seguita.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Impone l'obbligo di motivazione dell'ordinanza; la Corte ha valutato che non sussisteva un'omissione decisiva nella motivazione del Tribunale sul punto contestato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto illegittimo l'uso delle presunzioni previste dal comma 3 se fondate su un'aggravante non contestata.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede presunzioni relative a favore dell'applicazione di misure quando ricorrano determinate circostanze (es. fenomeno mafioso/416-bis.1); la Corte ha stabilito che tali presunzioni non possono essere fatte valere se l'aggravante da cui dipendono non è contestata.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante "agevolativa" collegata ad associazione di tipo mafioso; la sua contestazione è condizione per attivare alcune presunzioni cautelari: assente nel capo di imputazione, non poteva sorreggere la valutazione cautelare.

  • art. 512-bis cod. pen.

    "salvo che il fatto non costituisca più grave reato"

    Contiene la clausola di riserva che impone di verificare l'eventuale assorbimento del reato "agevolativo" (es. intestazione fittizia) nel reato derivato più grave (es. riciclaggio/reimpiego) quando le condotte siano integralmente sovrapponibili oggettivamente e temporalmente.

  • art. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen.

    Norme che disciplinano rispettivamente ricettazione, riciclaggio e reimpiego; utilizzate nella ricostruzione del rapporto tra reato di intestazione fittizia e reati derivati.

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale per il riesame e la procedura di rinvio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli competente per la rivalutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria dopo la decisione della Corte; la sentenza dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Non si può fondare la necessità di una misura cautelare su presunzioni connesse a un'aggravante (es. art. 416-bis.1) se quell'aggravante non è formalmente contestata nell'imputazione.
  • Per ottenere l'assorbimento di un reato "agevolativo" (es. intestazione fittizia) in un reato derivato (es. riciclaggio/reimpiego) è necessario dimostrare l'identità oggettiva e temporale delle condotte; l'affermazione generica dell'assorbimento senza specifici elementi concreti non è sufficiente.
  • Le doglianze difensive relative a motivazione omessa o carente devono essere specifiche e indicare esattamente quali punti non sono stati valutati e perché ciò avrebbe inciso sull'esito; altrimenti il motivo può risultare inammissibile.
  • La clausola di riserva dell'art. 512-bis va applicata con rigore: opera solo se il fatto contestato come reato agevolativo costituisce effettivamente un segmento integrale o sovrapponibile del reato più grave.
  • In caso di errori nella valutazione delle esigenze cautelari determinati dall'uso di presunzioni improprie, la Corte può annullare la decisione limitatamente a quella parte e rinviare per nuovo esame, senza necessariamente travolgere l'intero provvedimento.

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