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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33562/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con unico motivo ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. Si censura che l'aggravante sia stata ricostruita quale "affiliazione" del ricorrente al clan camorristico nonostante l'ordinanza cautelare del GIP avesse escluso la gravità indiziaria sulla affiliazione; si contesta altresì la rilevanza data a elementi attinenti alla gestione della piazza di spaccio del "fumo" nel rione Berlingieri rispetto alla contestazione specifica della detenzione di cocaina, e si ritiene eccessivo l'aumento della pena operato in massima estensione in funzione dell'aggravante

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fornito motivazione adeguata e non illogica sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, c.p., richiamando elementi probatori quali: il ruolo di rilievo del Grimaldi nella gestione della piazza di spaccio della "Vela Celeste" con otto spacciatori alle sue dipendenze; intercettazioni (30.6.2018) da cui emergeva il ricorso al gruppo camorristico per sostegno economico dopo arresti; gestione di una piazza di "fumo" nel rione Berlingieri, area sotto controllo del clan; riferimenti degli associati a dover aiutare "i carcerati di Nico"; intercettazione del 24.7.2018 che dimostrerebbe l'accesso del prevenuto ai vertici del sodalizio e discussioni sulla contabilità delle "mesate"; i fogli manoscritti rinvenuti in perquisizione. Tali elementi, letti congiuntamente, giustificano la conclusione per cui Grimaldi avrebbe operato anche per agevolare l'attività del clan, inclusa la detenzione della cocaina. Sulla determinazione della pena la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito e l'impossibilità, in sede di legittimità, di rivedere la congruità della misura se fondata su motivazione non illogica. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, codice penale

    art. 416-bis, comma 1, c.p.

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante sia sussistente quando l'imputato agisce "al fine di agevolare" un'associazione di tipo mafioso; tale finalità può essere desunta da elementi indiziari convergenti (ruolo organizzativo, controllo territoriale, rapporti con vertici e gestione di proventi)

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato a proposito del contenuto del ricorso per cassazione e delle censure in motivazione; la Corte osserva che il ricorrente non ha prodotto l'ordinanza cautelare impugnata nel ricorso, violando il principio di autosufficienza degli atti

  • artt. 132 e 133 codice penale

    Richiamati concernenti i principi di determinazione della pena e la graduazione degli aumenti/ diminuzioni per circostanze aggravanti/attenuanti; la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena entro i parametri di legge, che non è sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione non illogica

Massime di principio

  • L'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, c.p. può essere riconosciuta anche sulla base di prove indiziarie e valutazioni di contesto: ruolo organizzativo, controllo del territorio, rapporti con vertici e gestione di proventi sono elementi che, letti congiuntamente, possono dimostrare che l'attività di spaccio agevolava l'associazione
  • La valutazione dell'esistenza di collegamenti con organizzazioni criminali è tipicamente una valutazione di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è logicamente viziata o arbitraria
  • Le censure in Cassazione devono essere autosufficienti: è necessario allegare gli atti decisivi (es. ordinanza cautelare) se su questi si fondano le doglianze, altrimenti la deduzione può essere dichiarata inammissibile o non presa in considerazione
  • La rilevanza di attività di spaccio "diverse" per tipologia di sostanza non esclude che tali attività possano dimostrare l'esistenza di un rapporto organico con il clan anche rispetto ad altra sostanza rinvenuta; la connessione va però motivata
  • La determinazione della pena e l'entità degli aumenti per aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione può sindacare tale decisione solo se emerge un vizio di illogicità, arbitrarietà o manifesta insostenibilità

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