Cassazione Civile, Ordinanza n. 30079/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo; la società contribuente si è costituita con controricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Dalla certificazione di cancelleria è emerso però che il ricorso, pur notificato, non era stato depositato nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rilevato il mancato tempestivo deposito del ricorso per cassazione e, conseguentemente, ne ha dichiarato l'improcedibilità. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.915,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi per euro 200,00 e accessori di legge. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nei termini previsti; il mancato deposito comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata tempestiva esecuzione del deposito del ricorso per cassazione determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalle difese svolte dalla parte controricorrente.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte ricorrente soccombente in favore della parte che abbia resistito con controricorso e abbia richiesto l'iscrizione a ruolo.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera quando la parte soccombente sia una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Come è indicizzato
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