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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rigetto del Comune di Bologna prot.-OMISSIS-, di richiesta di assegnazione di uno spazio di sosta con contrassegno personale per minore disabile ai sensi dell’art. 381, comma 5, D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; - del provvedimento di diniego al riesame in autotutela del Comune di Bologna -OMISSIS- in riferimento al provvedimento di rigetto prot.-OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale; - nonché, per quanto occorrer possa, dell’annullamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Bologna adottato con delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 540417/2019, nella parte in cui non disciplina la possibilità di assegnazione di uno spazio di sosta con contrassegno personale ai sensi dell’art. 381, comma 5, D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successivi atti ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione di uno spazio di sosta personalizzato per minore disabile e diniego di riesame in autotutela, nonché, ove occorrente, il PGTU nella parte non prevedente tale assegnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha respinto la richiesta di assegnazione di uno spazio di sosta con contrassegno personale per la minore disabile, ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992, nonché il successivo diniego di riesame in autotutela. È stata inoltre contestata, ove necessario, la disciplina del Piano Generale del Traffico Urbano comunale nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare uno stallo personalizzato ai sensi della medesima disposizione. Nel testo dell’ordinanza non sono specificamente riportate le singole censure di legittimità, ma il giudice dà atto della loro deduzione e valuta cautelarmente la legittimità degli strumenti alternativi predisposti dal Comune.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo il fumus boni iuris non favorevolmente apprezzabile in sede di sommario esame, ha considerato che gli strumenti alternativi previsti dal PGTU comunale — tra cui la sosta gratuita non soltanto negli stalli riservati alle persone con disabilità, ma anche sulle strisce blu e bianche, indipendentemente dall’occupazione degli stalli riservati — appaiono immuni dalle doglianze, avuto riguardo all’ampia discrezionalità spettante all’amministrazione nella materia. Quanto al periculum in mora, il giudice ha valorizzato l’erogazione alla minore del servizio di trasporto scolastico con fermata davanti al portone dell’abitazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992

    assegnazione di uno spazio di sosta con contrassegno personale

    La disposizione costituisce il riferimento normativo della richiesta di stallo personalizzato; l’ordinanza cautelare non ne definisce in via generale l’ambito applicativo, ma ritiene non manifestamente illegittima la scelta comunale di predisporre strumenti alternativi.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la sospensione.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nella disciplina degli spazi di sosta riservati alle persone con disabilità, la scelta dell’amministrazione circa le modalità organizzative del servizio rientra in un’ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale cautelare nei limiti della manifesta irragionevolezza o dell’illegittimità.
  • La previsione di strumenti alternativi idonei ad agevolare la sosta della persona disabile può rilevare, in sede cautelare, sia ai fini della valutazione del fumus boni iuris sia nel bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • La disponibilità di un servizio di trasporto scolastico con fermata in prossimità dell’abitazione può escludere, o comunque attenuare, il periculum in mora allegato a sostegno della richiesta di uno stallo personalizzato.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàRegolamenti e atti amministrativi generaliTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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