Cassazione Penale, Sentenza n. 51676/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 04/11/2022 che, in parziale riforma del primo grado, aveva confermato condanne per reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e rideterminato talune pene. Le censure principali erano: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio (mancata prova della consapevolezza dell'illecita provenienza dei beni); omessa motivazione sui singoli capi di imputazione; uso illegittimo del rinvio "per relationem" alla posizione di altri coimputati; mancata considerazione e confutazione della documentazione e delle doglianze difensive (art. 546 c.p.p.); errore nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e nella dosimetria della pena (art. 133 c.p.); profili di violazione della reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) e vizi procedurali collegati alla determinazione delle pene per continuazione.
La decisione
Decisione mista: i ricorsi di Anello Ignazio, Cuppari Simone e Lopresti Giuseppe sono stati dichiarati inammissibili (per aspecificità o mancato confronto con la motivazione impugnata). I ricorsi di Tassone Salvatore, Papa Ion Sorin e Alecsandrescu Andrei Mihail sono stati ritenuti fondati: la Corte di cassazione ha annullato in parte la sentenza impugnata nei confronti di Tassone, Papa e Alecsandrescu e ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per un nuovo giudizio, con l'indicazione di valutare specificamente le doglianze difensive e motivare sui singoli episodi contestati. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., gli appellanti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (Anello, Cuppari, Lopresti) sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell'aver proposto ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
La Corte ricorda che i motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; motivi generici o aspecifici sono inammissibili
Norma sul reato di riciclaggio: richiede la dimostrazione dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) che il giudice di merito deve motivare per ciascun capo contestato
Circostanza attenuante generica: il diniego deve essere motivato ma il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni elemento favorevole purché indichi quelli ritenuti decisivi
Principi per la determinazione della pena: la dosimetria è rimessa al giudice di merito entro limiti di ragionevolezza e richiede motivazione non arbitraria
Richiamati nella censura sull'eventuale concorso di persone e sulla partecipazione al reato: la Corte richiede adeguata motivazione rispetto al ruolo specifico dell'imputato
Il giudice deve considerare e, se necessario, confutare le argomentazioni difensive rilevanti per la decisione; l'omessa valutazione può determinare annullamento
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Regola sul divieto di reformatio in peius: segnalata dalla difesa come possibile violazione nella rideterminazione della pena; la Corte esamina la congruità della rideterminazione
Consente la condanna alle spese del procedimento per ricorsi inammissibili; applicata con irrogazione di sanzione (versamento alla Cassa delle ammende) per profili di colpa
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata: censure generiche sono normalmente dichiarate inammissibili
- Per reati come il riciclaggio (art. 648-bis c.p.) il giudice di merito deve motivare la sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) per ciascun capo; il rinvio generico alla posizione di altri imputati è insufficiente quando i ruoli sono diversi
- Il giudice d'appello può integrare la motivazione del primo grado (c.d. doppia conforme), ma è comunque tenuto a fornire una motivazione congrua e a confrontarsi con le obiezioni difensive significative
- Il mancato esame o la mancata confutazione di documentazione e deduzioni difensive rilevanti può comportare annullamento e rinvio per nuovo giudizio
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede la menzione di ogni elemento favorevole, ma il giudice deve indicare gli elementi decisivi che hanno portato al diniego
- La determinazione della pena è discrezionale ma richiede motivazione non arbitraria; questioni di dosimetria sono difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate
- La reformatio in peius è vietata: qualsiasi rinnovata determinazione della pena dopo eventi processuali che avvantaggiano l'imputato deve rispettare i limiti normativi
- Chi propone ricorso in cassazione senza fondamento specifico corre il rischio di inammissibilità e di sanzioni pecuniarie (spese e somme alla Cassa delle ammende)
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