Cassazione Penale, Sentenza n. 18219/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando i fatti e condannando l'imputato per possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter). Il ricorrente censura: 1) vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 497-ter (sostiene che non sarebbe stato verificato che gli oggetti fossero 'in uso' ad un corpo di polizia e manca motivazione sulla capacità degli oggetti di trarre in inganno i cittadini); 2) errata applicazione dell'art. 62-bis (diniego delle circostanze attenuanti generiche) e vizio motivazionale, con critica alla valutazione della confessione postuma; 3) errata applicazione dell'art. 299 c.p.p. e vizio motivazionale per non avere la Corte risposto a richiesta di revoca della misura cautelare (obbligo di dimora).
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 497-ter, primo comma, n.1 (seconda parte): i documenti e la placca detenuti dall'imputato simulavano la funzione di segni distintivi di un Corpo di polizia e risultavano idonei a trarre in inganno, anche se non in uso attuale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato considerato decisione del giudice di merito non sindacabile in Cassazione, adeguatamente motivata tenuto conto dei precedenti penali e della personalità dell'imputato; la confessione postuma non ha inciso sul giudizio. Le censure relative all'art. 299 c.p.p. sono state dichiarate inammissibili perché riguardano profili incidentali e sono rimessi ad altri strumenti previsti per le decisioni cautelari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma prevede due fattispecie autonome: (n.1) detenzione di segni distintivi in uso ai Corpi di polizia (prima parte) o di oggetti/documenti che ne simulino la funzione (seconda parte); (n.2) fabbricazione o formazione e uso illecito. La Corte interpreta che la seconda parte sanziona anche segni non più in uso purché idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini.
art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva)
La Corte ha escluso la recidiva nonostante precedenti penali, per insufficiente incremento della pericolosità specifica nei fatti contestati; tuttavia i precedenti sono stati valutati nella determinazione della pena e della personalità del ricorrente.
La valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; il diniego legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, anche attraverso il peso attribuito ai precedenti e alla personalità.
Le doglianze relative a provvedimenti cautelari adottati in sede incidentale non sono sindacabili tramite il ricorso in Cassazione con il mezzo utilizzato: l'ordinamento prevede strumenti specifici per impugnare decisioni cautelari.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla estensione dei motivi dedotti in Cassazione (limiti di ammissibilità e formulazione dei motivi di ricorso).
art. 23 comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (convertito)
Norma procedurale emergenziale (richiamata in relazione alle richieste di discussione orale e alla gestione delle udienze in periodo COVID); ha inciso sulle modalità di svolgimento dell'udienza in Cassazione.
Massime di principio
- Il possesso di tesserini, placche o altri segni che simulano segni distintivi di pubbliche forze è perseguibile ai sensi dell'art. 497-ter anche se gli oggetti non sono più in uso ufficiale, purché siano idonei a trarre in inganno i cittadini.
- La distinzione tra la prima e la seconda parte dell'art. 497-ter è rilevante: la prima richiede che il segno sia 'in uso' al Corpo di polizia; la seconda punisce la simulazione della funzione indipendentemente dall'attualità dell'uso.
- Le valutazioni sulla concessione o negazione delle circostanze attenuanti generiche sono soprattutto di merito e difficilmente ribaltabili in Cassazione se adeguatamente motivate, specialmente quando fondate su precedenti penali e giudizi sulla personalità.
- La confessione postuma può essere considerata dal giudice ma può avere scarso rilievo se ritenuta tardiva; il suo peso è valutato nel contesto complessivo delle circostanze e della personalità dell'imputato.
- Le impugnazioni riguardanti misure cautelari (es. obbligo di dimora) richiedono strumenti processuali specifici: non sono efficacemente sollevabili tramite impugnazioni che mirano al merito della sentenza di cognizione in Cassazione.
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