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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18219/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando i fatti e condannando l'imputato per possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter). Il ricorrente censura: 1) vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 497-ter (sostiene che non sarebbe stato verificato che gli oggetti fossero 'in uso' ad un corpo di polizia e manca motivazione sulla capacità degli oggetti di trarre in inganno i cittadini); 2) errata applicazione dell'art. 62-bis (diniego delle circostanze attenuanti generiche) e vizio motivazionale, con critica alla valutazione della confessione postuma; 3) errata applicazione dell'art. 299 c.p.p. e vizio motivazionale per non avere la Corte risposto a richiesta di revoca della misura cautelare (obbligo di dimora).

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 497-ter, primo comma, n.1 (seconda parte): i documenti e la placca detenuti dall'imputato simulavano la funzione di segni distintivi di un Corpo di polizia e risultavano idonei a trarre in inganno, anche se non in uso attuale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato considerato decisione del giudice di merito non sindacabile in Cassazione, adeguatamente motivata tenuto conto dei precedenti penali e della personalità dell'imputato; la confessione postuma non ha inciso sul giudizio. Le censure relative all'art. 299 c.p.p. sono state dichiarate inammissibili perché riguardano profili incidentali e sono rimessi ad altri strumenti previsti per le decisioni cautelari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 497-ter cod. pen.

    La norma prevede due fattispecie autonome: (n.1) detenzione di segni distintivi in uso ai Corpi di polizia (prima parte) o di oggetti/documenti che ne simulino la funzione (seconda parte); (n.2) fabbricazione o formazione e uso illecito. La Corte interpreta che la seconda parte sanziona anche segni non più in uso purché idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva)

    La Corte ha escluso la recidiva nonostante precedenti penali, per insufficiente incremento della pericolosità specifica nei fatti contestati; tuttavia i precedenti sono stati valutati nella determinazione della pena e della personalità del ricorrente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; il diniego legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, anche attraverso il peso attribuito ai precedenti e alla personalità.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Le doglianze relative a provvedimenti cautelari adottati in sede incidentale non sono sindacabili tramite il ricorso in Cassazione con il mezzo utilizzato: l'ordinamento prevede strumenti specifici per impugnare decisioni cautelari.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla estensione dei motivi dedotti in Cassazione (limiti di ammissibilità e formulazione dei motivi di ricorso).

  • art. 23 comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (convertito)

    Norma procedurale emergenziale (richiamata in relazione alle richieste di discussione orale e alla gestione delle udienze in periodo COVID); ha inciso sulle modalità di svolgimento dell'udienza in Cassazione.

Massime di principio

  • Il possesso di tesserini, placche o altri segni che simulano segni distintivi di pubbliche forze è perseguibile ai sensi dell'art. 497-ter anche se gli oggetti non sono più in uso ufficiale, purché siano idonei a trarre in inganno i cittadini.
  • La distinzione tra la prima e la seconda parte dell'art. 497-ter è rilevante: la prima richiede che il segno sia 'in uso' al Corpo di polizia; la seconda punisce la simulazione della funzione indipendentemente dall'attualità dell'uso.
  • Le valutazioni sulla concessione o negazione delle circostanze attenuanti generiche sono soprattutto di merito e difficilmente ribaltabili in Cassazione se adeguatamente motivate, specialmente quando fondate su precedenti penali e giudizi sulla personalità.
  • La confessione postuma può essere considerata dal giudice ma può avere scarso rilievo se ritenuta tardiva; il suo peso è valutato nel contesto complessivo delle circostanze e della personalità dell'imputato.
  • Le impugnazioni riguardanti misure cautelari (es. obbligo di dimora) richiedono strumenti processuali specifici: non sono efficacemente sollevabili tramite impugnazioni che mirano al merito della sentenza di cognizione in Cassazione.

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